Risposte ai quesiti (a cura della Redazione)

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Domanda a proposito della sanatoria della morosità nell'uso diverso dall'abitativo, da un legale di Civitavecchia.

L'art. 55 della legge dell'equo canone (in virtù del quale - com'è noto - il conduttore può chiedere al giudice un termine per sanare la morosità) non si applica all'uso diverso dall'abitativo: lo hanno (definitivamente, si deve dire) stabilito le Sezioni Unite della cassazione con la sentenza n. 272/99 (in questa Rivista 1999, 397). È certo opportuno, quindi, eliminare dai contratti per locazioni di questo tipo previsioni che considerino, ad esempio, il conduttore moroso «salvo applicazione dell'art. 55 della L. n. 392/78»: una tale clausola potrebbe infatti essere interpretata come di applicazione consensuale (e concordata) al rapporto, dell'istituto della sanatoria della morosità. Per i contratti in essere che contengano la previsione anzidetta, il problema non è invece di facile soluzione: la clausola in questione (perlomeno, per i contratti stipulati prima della richiamata sentenza delle Sezioni Unite) potrebbe infatti essere considerata una «clausola di stile», tanto più che l'applicabilità della sanatoria sembrava avvalorata (e sul piano meramente letterale, la era) da una sentenza, anch'essa, delle Sezioni Unite (espressamente richiamata, e superata, nell'ultima decisione, sempre delle Sezioni Unite). Ma tale interpretazione è tutt'altro che pacifica, ed il problema non può che essere risolto caso per caso (sulla base delle specifiche clausole e del loro letterale tenore oltre che dei normali criteri ermeneutici al fine di interpretare l'effettiva volontà delle parti al proposito).

Quesito da Rastignano di Pianoro (Bologna)

Dal quesito non si comprende se gli scarichi condominiali interessati si riversino nel torrente (o fiume) di cui trattasi per «straripamento» o perché a questo fine costruiti. Se il comune non interviene (come ci pare di capire), l'unica via che rimane è quella di segnalare i fatti alla Procura della Repubblica (evidenziando pure il comportamento del comune).

Da Milano si chiede quale sia la disciplina del procedimento dinanzi al giudice di pace in relazione od una controversia condominiale, dopo l'istituzione del giudice unico di primo grado.

Il D.L.vo 19 febbraio 1998 n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado, ha non solo abolito l'ufficio del pretore affidandone le competenze al tribunale, ma ha anche modificato l'art. 311 c.p.c. che, vigente...

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