Risposte ai quesiti (a cura della Redazione)

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Un abbonato di Bibione (Venezia) chiede delucidazioni sulla ripartizione delle spese per il rifacimento del tetto di una costruzione autonoma rispetto all'edificio condominiale vero e proprio.

Con sentenza n. 6359/96 la Cassazione ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva posto le spese di rifacimento del tetto e della facciata di un edificio dotato di un cortile condominiale nel quale sorgeva una costruzione separata, anche a carico dei proprietari di questa costruzione ed in proporzione del valore delle loro proprietà, esclusivamente valorizzando la circostanza che per accedere alla costruzione separata era necessario servirsi dell'androne dell'edificio e del cortile comune. Il Tribunale di Bologna, dal canto suo, ha stabilito - con sentenza 11 maggio 1995 - che "non devono partecipare in alcun modo alle spese (di riparazione del tetto condominiale) i condomini che, per la conformazione del condominio, non risultino coperti dal tetto".

@Quesito da Belluno

La fattispecie prospettata appare, più che sanzionabile, incompleta, nel senso che il Comune, in assenza della prescritta relazione, dovrebbe completare l'istruttoria chiedendone la presentazione. Qualora invece si voglia ritenere la pratica, anziché incompleta, come mai presentata, la sanzione dovrebbe essere quella prevista dall'art. 10 della L. n. 47/85 "pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire cinquecentomila".

Ci chiede un abbonato di Novara delucidazioni circa la possibilità per un condomino di usucapire un'area di proprietà di un terzo estraneo al condominio, utilizzata da oltre vent'anni quale parcheggio dai condomini.

Per usucapire l'area in questione è necessario che in un giudizio, da promuoversi avanti il Tribunale ove è situata l'area medesima, si provi con testimoni il possesso continuato e non contestato per venti anni da parte dei condomini. Nel caso di specie i condomini devono provare di avere usato l'area quale parcheggio condominiale per tutto il periodo utile all'usucapione e di averla usata pubblicamente, cioè in modo visibile e non occulto, così da palesare l'animo di voler assoggettare l'area al proprio potere. La proposizione di una siffatta azione esula dai poteri deliberativi dell'assemblea condominiale dovendo invece provenire da un'unanime positiva deliberazione di tutti i condomini (in tal senso Corte di Cassazione, 29 agosto...

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