Risposte ai quesiti(a cura della Redazione)

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@Quesito da Matera

Anche al condominio composto da due partecipanti si applica la disciplina condominiale codicistica, con la sola eccezione delle norme procedimentali sul funzionamento dell'assemblea, che resta regolato dagli artt. 1104, 1105 e 1106 c.c. (in tal senso, Cass. 26 maggio 1993 n. 5914). Pertanto, per gli atti di ordinaria amministrazione la delibera del condomino che possiede la quota di maggioranza è obbligatoria per il condomino dissenziente. Per gli atti di straordinaria amministrazione è invece necessaria una quota che rappresenti almeno due terzi del valore della cosa comune. Alla luce di quanto sopra, riteniamo legittima la delibera adottata avente ad oggetto la turnazione dei lavori di giardinaggio e di pulizia delle parti comuni.

@Domanda di un abbonato di Verolanuova

Essendo il condominio in questione formato da tre condomini, la nomina dell'amministratore non è obbligatoria (essendo necessaria - ex art. 1129, primo comma, c.c. - solo in presenza di più di quattro condomini). Le eventuali dimissioni dell'amministratore dovrebbero pertanto avere efficacia immediata (riteniamo infatti che l'istituto della prorogatio, secondo il quale in caso di dimissioni l'amministratore deve continuare a provvedere alla gestione fino a quando non sia stato sostituito da altro amministratore, non si applichi al caso in esame). Qualora invece l'amministratore intenda...

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