Risposte ai quesiti (a cura della Redazione)

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@Quesito da un amministratore ANACI di Torino

Il termine previsto dall'art. 7 L. 5 marzo 1990 n. 46 per la messa a norma degli impianti è stato prorogato sino al 31 dicembre 1998. Attualmente, pertanto, l'impianto di riscaldamento non ancora adeguato non può essere attivato. A nostro avviso, per i lavori di adeguamento relativi l'amministratore deve convocare l'assemblea condominiale iscrivendo l'argomento all'ordine del giorno e dare le dimissioni (restando in carica solo sino alla nomina del successore, peraltro non provvedendo all'accensione del riscaldamento) in caso di rifiuto dell'assemblea a deliberare l'esecuzione dei lavori medesimi.

@Domanda da un abbonato di Castrovillari

Il diritto dell'amministratore condominiale al rimborso per sue anticipazioni si prescrive in 5 anni ex art. 2958, n. 4, c.c. In questo senso, l'unico precedente giurisprudenziale in argomento reperito (Trib. Milano 5 novembre 1990, in questa Rivista 1991, 124).

@Quesito da Bari

L'art. 25, primo comma del D.P.R. 20 settembre 1973 n. 600, così come modificato dall'art. 21, undicesimo comma, lett. b) n. 1 della L. 27 dicembre 1997 n. 449 dispone che la ritenuta d'acconto «deve essere operata dal condominio quale sostituto d'imposta anche sui compensi percepiti dall'amministratore di condominio». Tale disciplina fiscale non può essere derogata da una delibera condominiale. La controversia tra sostituito e sostituto d'imposta relativa alla legittimità della ritenuta d'acconto operata dal secondo è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie poiché dà luogo ad una causa di natura tributaria. Quanto infine alla modifica delle tabelle millesimali, la stessa può essere attuata unicamente dall'unanimità dei condomini oppure, sussistendo le condizioni di cui all'art. 69...

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