Risposte ai quesiti (a cura della Redazione)

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@Quesito da Cardito (Napoli).

La descrizione dello stato dei luoghi è incompleta e non consente una risposta. Ricordiamo, in ogni caso, che questa rubrica è destinata a rispondere a quesiti solo di carattere generale.

@Quesito da Milano

Il fatto che i balconi siano comuni e accessibili solo dalla proprità esclusiva interessata non può comportare una «presunzione di servitù», per la cui esistenza è necessaria una inequivoca manifestazione di volontà. La giurisprudenza è sul punto costante: «La semplice indicazione nel regolamento di condominio di una determinata destinazione delle unità immobiliari non può precluderne altre diverse, essendo tale risultato conseguibile solo mediante costituzione di reciproche servitù volontarie fra i vari condomini, con conseguente restrizione della sfera di dominio di costoro sui beni di loro proprietà esclusiva ed essendo a tal fine necessarie specifiche manifestazioni di volontà, desumibili in modo non equivoco dall'atto costitutivo» (per tutte Cass. 4 giugno 1981 n. 3629). D'altra parte, la decisione di rendere comuni i suddetti balconi nonostante abbiano accesso da una proprietà esclusiva non è affatto contraddittoria ma, anzi, pienamente logica poiché con tale previsione si è voluto all'evidenza assicurare un'unitaria manutenzione e - di conseguenza - l'estetica e il decoro nel suo complesso del cosiddetto «salone delle feste», sul quale i balconi medesimi sporgono.

@Quesito da Pisa

L'art. 67, secondo comma, delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile prevede che: «Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante...

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