Risposte ai quesiti (a cura della Redazione)

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AVVERTENZA. La Rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti nè a carattere personale nè relativi a questioni già pendenti innanzi all'Autorità Giudiziaria.

@Quesito da Pistoia

Per quanto stabilisce l'art. 1102 c.c. l'uso della cosa comune è legittimo purché non venga alterata la destinazione naturale e non impedisca il pari uso da parte degli altri condomini. Alla luce del suddetto principio riteniamo legittima la modifica della falda del tetto per rendere abitabile il sottotetto mentre appare incompatibile con la destinazione naturale del tetto la costruzione del terrazzino. In tal senso Cass. 26 ottobre 1994, n. 8777: «La trasformazione in tutto o in parte nell'ambito di un condominio di un bene comune in bene esclusivo di uno dei condomini può essere validamente deliberata soltanto all'unanimità, ossia mediante una decisione che abbia valore contrattuale» (nella specie la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato la nullità della deliberazione assembleare presa a maggioranza con cui un condomino era stato autorizzato ad aprire un varco nel tetto, trasformandolo in terrazza a livello per il proprio uso esclusivo). E ancora: «Il condomino, proprietario del piano sottostante al tetto comune può aprire su esso abbaini e finestre - non incompatibili con la sua destinazione naturale - per dare aria e luce alla sua proprietà, purché le opere siano a regola d'arte e non ne pregiudichino la funzione di copertura, né ledano i diritti degli altri condomini sul medesimo» (Cass., 12 febbraio 1998, n. 1498).

@Domanda di un abbonato di Scandicci

Il comportamento del Comune...

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