Risposte ai quesiti (a cura della Redazione)

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AVVERTENZA. La Rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti nè a carattere personale nè relativi a questioni già pendenti innanzi all'Autorità Giudiziaria.

@Quesito da Piacenza

Ci si chiede se il verbale d'assemblea condominiale debba essere necessariamente comunicato ai condomini e, in particolare, a quelli che hanno abbandonato l'assemblea prima della sua conclusione, nonché quali siano le eventuali conseguenze della mancata comunicazione.

Per rispondere al quesito, è necessario partire da quella che è la funzione propria dello stesso verbale d'assemblea.

Al proposito si è precisato che esso ha la funzione meramente probatoria di documentare la valida costituzione dell'organo collegiale, la formazione e il contenuto della volontà condominiale (Corte Appello Milano, 18 settembre 1992). Di conseguenza, pur non esistendo nel nostro diritto positivo alcuna norma che imponga la comunicazione del verbale, la comunicazione medesima è un atto preordinato a dare notizia agli assenti del contenuto della delibera, al fine di consentire agli stessi di impugnare la delibera nel termine di trenta giorni di cui all'art. 1137 c.c., poiché soltanto la compiuta conoscenza della delibera rende in concreto possibile l'esercizio della facoltà di impugnazione, anche se non è prevista alcuna specifica forma di comunicazione essendo sufficiente che il condomino abbia comunque acquisito piena conoscenza della delibera (Cass. 1756/1975). Da ciò discende che in caso di mancata comunicazione o, comunque, compiuta conoscenza, non inizierà a decorrere il termine del precitato art. 1137 c.c., sicché il diritto d'impugnativa potrà essere esercitato in ogni tempo: è quindi interesse del condominio far sì che la comunicazione sia tempestiva, soprattutto se l'assemblea ha deliberato lavori o innovazioni di notevole entità.

Alla posizione del condomino assente deve necessariamente essere equiparata quella del condomino che si è allontanato dall'assemblea (Cass. 13 dicembre 1999, n. 1208), a meno che lo stesso abbia conferito delega ad altri che hanno votato a favore della delibera. Pertanto, anche per il condomino allontanatosi dall'assemblea, il termine per impugnare decorre, perlomeno per quei punti all'ordine del giorno per i quali non ha partecipato alla relativa votazione, dal momento della comunicazione del verbale. Non si può infatti tenere conto dell'adesione espressa dal condomino...

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