Risposte ai quesiti (a cura della Redazione)

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AVVERTENZA. La Rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti nè a carattere personale nè relativi a questioni già pendenti innanzi all'Autorità Giudiziaria

@Quesito dalla Provincia di Bergamo

Per rispondere, occorre conoscere la motivazione (basata su motivi di merito, o formali) della sentenza invocata, che invece sconosciamo. A parte quanto richiamato nell'Avvertenza di questa rubrica.

@Quesito da Scandicci. Si chiede di esprimere un parere a proposito della suddivisione delle spese inerenti un ascensore condominiale

In tema di condominio di edifici, la regola posta dall'art. 1124 c.c. relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione e ricostruzione delle scale - ai sensi della quale le spese sono ripartite per metà in ragione del valore dei singoli piani e per metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo - è applicabile, per analogia, alle spese relative alla manutenzione e ricostruzione dell'ascensore. Tale criterio appare corrispondente a quello utilizzato nella tabella millesimale 2 in calce al regolamento condominiale del Condominio interessato - comunque prevalente sulla disciplina codicistica - laddove prevede che le spese di manutenzione ed esercizio dell'ascensore vengano ripartite in parte in misura proporzionale all'altezza del piano e in parte per millesimi. Tale tabella millesimale si applica, a nostro parere, per suddividere sia le spese di ordinaria che quelle di straordinaria manutenzione. Infatti, il regolamento condominiale non differenzia le spese di ordinaria dalle spese di straordinaria manutenzione; inoltre la previsione di spese di manutenzione ed esercizio sembra sottolineare che tutte le spese di manutenzione sono disciplinate dalla citata tabella millesimale. Tale criterio di suddivisione delle spese è applicabile, a nostro...

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