Risposte ai quesiti (a cura della Redazione)

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AVVERTENZA. La Rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti nè a carattere personale nè relativi a questioni già pendenti innanzi all'Autorità Giudiziaria.

@Quesito da Alseno (Piacenza).

Solo il regolamento di condominio può limitare il numero di deleghe da attribuire ad una stessa persona. (Trib. Barcellona P.G. 5 dicembre 1994, n. 328). Sul tema si è espressa anche la Cassazione (sent. n. 5315, 29 maggio 1998) precisando che ´la modifica del regolamento condominiale, non contrattuale, adottato con la deliberazione della maggioranza dei partecipanti al condominio, nel senso di limitare il potere dei condomini stessi di farsi rappresentare nelle assemblee, riducendo a non più di due deleghe, conferite ad altri partecipanti alla comunione per ogni assemblea, non incide sulla facoltà di ciascun condomino di intervenire in questa a mezzo di rappresentante (art. 67, comma primo, disp. att. c.c.), ma regola l'esercizio di quel diritto, inderogabile (secondo quanto si evince dal successivo art. 72), a presidio della superiore esigenza di garantire l'effettività del dibattito e la concreta collegialità delle assemblee, nell'interesse comune dei partecipanti alla comunione, considerati nel loro complesso e singolarmenteª.

@Quesito da Potenza

La Suprema Corte (Cass. 2329/95) ha chiarito che il condominio può deliberare, con la maggioranza qualificata di cui al comma 1 dell'art. 1120 c.c., che il dismesso impianto centralizzato di riscaldamento sia mantenuto in esercizio solo per il riscaldamento dei locali condominiali, trattandosi di un'attività che, senza alternare la consistenza e la destinazione originaria, attua il potenziale ed il migliore godimento della cosa comune. In generale, è invece da ritenere che la trasformazione di un impianto centralizzato di riscaldamento in impianti a gas di proprietà singola (avvenuta in virtù di quanto dispone la L. 10/91) escluda...

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