Risposte ai quesiti (a cura della Redazione)

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AVVERTENZA. La Rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti nè a carattere personale nè relativi a questioni già pendenti innanzi all'Autorità Giudiziaria.

@Quesito da Casalecchio

L'art. 1123 c.c. pone le spese condominiali a carico dei condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno ´salvo diversa convenzioneª. Sulla base di tale norma è da ritenere legittima l'esclusione di uno o più condomini dalla partecipazione totale o parziale alle spese stesse (Cass. 23 dicembre 1988, n. 7039).

Nel caso di specie, però, la clausola in esame fa dipendere l'obbligo della futura contribuzione alle spese esclusivamente dall'arbitrio della persona interessata, che può decidere di andare esente dalle spese di gestione sino a che non decida di vendere.

Tale condizione è meramente potestativa e quindi nulla ai sensi dell'art. 1355 c.c.

In termini: ´È nulla ex art. 1355 c.c. la clausola di un regolamento di condominio che faccia dipendere l'obbligo della futura contribuzione alle spese esclusivamente dall'arbitrio del soggetto obbligatoª (App. di Genova, 29 agosto 1996 n. 728 in questa Rivista 1997, 262).

@Quesito da Padova

La cessione di azienda o ramo di azienda che non sia effettuata con atto pubblico o scrittura privata autenticata, non è nulla, ma non può essere dimostrata e ciò nel senso che questa particolare forma scritta è richiesta allo scopo della dimostrazione dell'intervenuta cessione d'azienda e quindi anche al fine di dimostrare al locatore il trasferimento del rapporto di locazione (ovviamente, qualora nel contratto tale trasferimento sia stato espressamente pattuito).

È dunque legittimo, nel caso di specie, da parte del proprietario dell'immobile, non voler riconoscere l'intervenuta cessione e continuare a considerare chi ha ceduto l'azienda l'unico conduttore del locale. A tal fine sarà op portuna una comunicazione del locatore che manifesti all'inquilino questa intenzione e lo inviti al regolare pagamento del canone. Naturalmente se l'immobile locato risultasse occupato da un altro soggetto, ciò legittimerebbe un'azione di risoluzione per inadempimento con tutte le conseguenze del caso.

@Quesito da Patti

È preciso dovere dell'amministratore, previsto dall'art. 1131 c.c., comunicare ai condomini l'avvenuta notificazione della citazione - anche se la causa apparisse del tutto infondata - in quanto la responsabilità in ordine alla...

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