Risposte ai quesiti (a cura della Redazione)

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AVVERTENZA. La Rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti nè a carattere personale nè relativi a questioni già pendenti innanzi all'Autorità Giudiziaria.

Complesso quesito da Ascoli Piceno. Il tetto di un edificio condominiale composto da due sole unità immobiliari, presenta da oltre un anno delle infiltrazioni d'acqua. Uno dei due comproprietari, stante il disinteresse dell'altro ad occuparsi del problema, decide di provvedere direttamente alle opportune riparazioni richiedendo successivamente al vicino il rimborso della metà dell'importo pagato. A tale richiesta, tuttavia, l'altro condomino oppone un netto rifiuto obiettando che, prima dell'inizio dei lavori, si sarebbe dovuto indire un'apposita assemblea con all'ordine del giorno la necessità di effettuare le suddette riparazioni. Si domanda se tale obiezione sia fondata o meno.

L'obiezione è fondata. L'art. 1134 c.c. stabilisce che il diritto al rimborso delle spese sostenute da un condomino nell'interesse generale, è subordinato alla condizione che si tratti di spese urgenti, tali cioè da non poter attendere i giorni necessari per la convocazione di un'assemblea. L'applicazione di questo principio alla fattispecie del piccolo condominio, ovverosia al caso in cui le unità immobiliari (anche se più di una) che formano un edificio condominiale appartengono a due soli condòmini, è stata da sempre molto controversa; sennonché con una recentissima sentenza, in particolare la n. 2046 del 31 gennaio 2006, le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno precisato che anche in caso di condominio minimo, il rimborso delle spese anticipate da un condomino, segue la regola stabilita dall'art. 1134 c.c., e, di conseguenza, che non c'è alcun diritto al rimborso salvo che si tratti di spese di estrema urgenza. Orbene, nel caso di specie, dal momento che il problema delle infiltrazioni esisteva - da quanto è dato sapere - da oltre un anno, non è ravvisabile quel carattere di estrema urgenza richiesto dai giudici di legittimità per pretendere un eventuale rimborso. Ciò significa che il condomino che ha sostenuto in proprio tutte le spese occorrenti alla riparazione del tetto condominiale, avrebbe dovuto, prima di iniziare i lavori, quanto meno tentare di convocare un'assemblea, oppure ricorrere alla Autorità giudiziaria secondo il procedimento previsto dall'art. 1105 del codice civile; dato che ciò non è...

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