Risposte ai quesiti (a cura della Redazione)

Pagine673-

    AVVERTENZA. La Rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti nè a carattere personale nè relativi a questioni già pendenti innanzi all'Autorità Giudiziaria.


Page 673

@Quesito da Zerba (Piacenza)

La destinazione catastale costituisce una qualificazione tributaria dell'immobile che non rileva nei rapporti contrattuali privati. L'avere permanentemente mutato la destinazione dell'immobile determina, infatti, l'obbligo del proprietario nei confronti dell'Amministrazione tributaria ed in particolare nei confronti dell'Agenzia del Territorio, di denunciare la variazione e richiedere conseguentemente una nuova rendita catastale (che in difetto di denuncia potrebbe essere attribuita d'ufficio), ma non incide sul contratto di locazione che resta, quindi, perfettamente valido così come è stato stipulato. Per il contratto di locazione oggetto del quesito, pertanto, valgono le regole che disciplinano le locazioni ad uso diverso dall'abitativo e, quindi, tanto alla prima scadenza quanto alla seconda, l'eventuale disdetta (motivata, nel primo caso) dovrà essere comunicata non oltre un anno rispetto alla scadenza.

@Quesito da Rimini

È opportuno innanzitutto precisare che se esiste un responsabile (a parte, ovviamente, i ladri), questo è da individuarsi nell'impresa che ha collocato o fatto collocare il ponteggio. Ovviamente, la responsabilità a carico dell'impresa è rinvenibile solo nel caso in cui, per l'installazione del ponteggio, non siano state osservate regole di comune prudenza e diligenza, e dunque si sia agevolata eccessivamente la strada ai malintenzionati (in questo senso si è espressa anche recentemente la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2844/2005). Diversamente, ove l'impresa nella realizzazione del ponteggio abbia adottato ogni opportuno accorgimento come, ad esempio, l'installazione di un idoneo impianto di allarme unitamente ad una efficace recinzione al piano terreno, alcuna responsabilità potrà essere ad essa attribuita, ed ancor meno al condominio ed al locatore.

@Quesito da Salerno

Di regola, si può affermare che la costruzione da parte di un condomino di un balcone in aggetto sul cortile o sul passaggio o sul giardino comune, pur avendo l'effetto della occupazione della colonna d'aria sovrastante il terreno comune, costituisce una manifestazione ed esplicazione del diritto di utilizzazione della cosa comune, ai sensi dell'art. 1102 c.c. Occorre...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT