Risposte ai quesiti (a cura della redazione)

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D Si domanda da Palermo se un conduttore, che abbia eseguito sull’immobile a lui concesso in locazione dei miglioramenti senza il consenso espresso del locatore, abbia diritto all’indennità prevista dall’art. 1592 c.c.

R II diritto del conduttore alla indennità per i miglioramenti della cosa locata presuppone, ai sensi dell’art. 1592 cod. civ., che le relative opere siano state eseguite con il consenso del locatore, e tale consenso, importando cognizione dell’entità, anche economica, e della convenienza delle opere, non può essere implicito, ne può desumersi da atti di tolleranza, ma deve concretarsi in una chiara ed inequivoca manifestazione di volontà volta ad approvare le eseguite innovazioni (in tal senso, Cass. sent. n. 2494 del 30 gennaio 2009). Nel caso di specie, pertanto, l’indennità non è dovuta.

D Un amministratore di Isernia domanda se possa agire per la riscossione dei contributi condominiali direttamente nei confronti del conduttore.

R No, non è possibile. Come precisato dalla giurisprudenza, infatti, l’amministratore di condominio - a norma degli artt. 1123 c.c. e 63 disp. att. c.c. - può riscuotere pro quota e in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, le spese per la manutenzione delle cose comuni e per la prestazione dei servizi nell’interesse comune direttamente ed esclusivamente dai condòmini (in tal senso, Cass. sent. n. 10719 del 28 ottobre 1993).

D Nel silenzio del regolamento di condominio, si domanda da Rovigo quale sia il criterio da applicare per ripartire la spesa inerente il rifacimento di un cortile comune che svolga anche funzione di copertura dell’autorimessa condominiale.

R Al quesito ha risposto la Cassazione, secondo cui in un’ipotesi del genere sussistono le condizioni “per un’applicazione analogica...

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