Le Risposte Di Finanze Ed Entrate Sulla Legge Di Stabilità

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PRATICA
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LE RISPOSTE DI FINANZE ED ENTRATE SULLA LEGGE DI STABILITÀ
Dipartimento delle f‌inanze
Contratti “concordati”
Domanda – La legge di stabilità per il 2016 prevede una riduzione dell’Imu e della Tasi pari al 25 per cento relativa-
mente agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998. Poniamo il caso di un Comune che ha
deliberato un’aliquota agevolata del 7,6 per mille per i canoni concordati alla sola condizione che l’alloggio sia l’abita-
zione principale dell’inquilino. In questo caso, la riduzione del 25 per cento si applica sia sui canoni concordati tassati
con aliquota ordinaria (cioè per le case in cui l’inquilino non ha l’abitazione principale) sia sui canoni concordati tassati
con l’aliquota del 7,6 per mille?
Risposta – Si deve premettere che le norme della legge di stabilità 2016 che interessano la fattispecie in questione
sono quelle dei commi 53 e 54 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015, che riproducono la stessa disposizione sia per l’Imu
sia per la Tasi, effettuando gli opportuni inserimenti nella disciplina dei due tributi, vale a dire aggiungendo il comma 6
bis dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e integrando il comma 678 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013.
Le citate disposizioni prevedono che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998,
n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 6 – per quanto riguarda
l’Imu – e ai sensi del comma 683 – per quanto riguarda la Tasi – è ridotta al 75 per cento.
Per cui, occorre preliminarmente determinare l’imposta dovuta dal contribuente tenendo presente l’”aliquota deli-
berata” dal Comune per gli immobili concessi a canone concordato.
A questo proposito, da quanto emerge nel quesito in esame, risulta che il Comune abbia deliberato per gli immobili
concessi a canone concordato due distinte aliquota, vale a dire:
– un’aliquota agevolata del 7,6 per mille per i canoni concordati alla sola condizione che l’alloggio sia l’abitazione
principale dell’inquilino;
– un’aliquota “ordinaria” – poniamo del 10,6 per mille, poiché nel quesito non è stata esplicata – per tutti gli altri
casi e cioè per le case concesse in locazione a canone concordato in cui l’inquilino non ha f‌issato l’abitazione principale.
Una volta determinata l’imposta dovuta in relazione alle due diverse fattispecie di immobili, si applicherà quindi ad
entrambe la riduzione del 25 per cento.
Contratti “concordati” e dichiarazione Imu
Domanda – La legge di stabilità per il 2016 prevede una riduzione dell’Imu e della Tasi pari al 25 per cento relativa-
mente agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431 del 1998. La normativa non subordina l’accesso
all’agevolazione dalla presentazione della dichiarazione Imu, come nel caso degli immobili concessi in comodato. Tutta-
via ad avviso dei Comuni sussiste l’obbligo di dichiarazione in quanto dalle informazioni fornite all’interno della sezione
“Atti del registro” del Portale PuntoFisco (Anagrafe tributaria) non è possibile discriminare tra atti di locazione stipulati
ai sensi della legge n. 431 del 1998 ed atti di locazione a libero mercato. Si chiede, pertanto, se i Comuni possano subor-
dinare la concessione della nuova agevolazione alla presentazione della dichiarazione Imu.
Risposta – Si richiama l’attenzione sulla circostanza, rappresentata nel paragrafo 1.3. “In quali casi si deve presen-
tare la dichiarazione Imu” delle istruzioni approvate con D.M. 30 dicembre 2012, in cui si afferma il principio generale
secondo il quale l’obbligo dichiarativo Imu sorge, tra l’altro, “solo nel caso in cui sono intervenute variazioni che non
sono comunque conoscibili dal Comune”.
Nelle stesse istruzioni, sempre al paragrafo 1.3, si chiarisce, altresì, che “Per i contratti di locazione e di aff‌itto re-
gistrati precedentemente alla data dell’1 luglio 2010, permane, invece, l’obbligo dichiarativo Imu, a meno che i relativi
dati catastali non siano stati comunicati al momento della cessione, della risoluzione o della proroga del contratto, ai
sensi dello stesso art. 19 del D.L. n. 78 del 2010”.
In questo caso quindi il contribuente, salva l’eccezione appena menzionata, è comunque tenuto alla presentazione
della dichiarazione Imu.
Nel caso in cui i contratti di locazione siano successivi a detta data, oppure si tratti di contratti precedenti per i quali
sono stati comunicati i relativi dati catastali, come appena indicato, allora, considerato che dal Portale PuntoFisco, i
Comuni non possono verif‌icare se i contratti sono stati stipulati ai sensi della legge n. 431 del 1998, i contribuenti sono
tenuti ad adempiere all’obbligo dichiarativo. Tale adempimento potrà essere eliminato solo nel momento in cui sarà re-
alizzata un’interpretazione dei servizi attualmente resi in cooperazione informatica, della quale verrà data la più ampia
diffusione ai contribuenti al f‌ine di esonerarli dall’obbligo dichiarativo.
Si ricorda che la dichiarazione Imu vale anche ai f‌ini Tasi.
Contratti “concordati” e immobili storico-artistici
Domanda – nel caso di concessione in comodato di abitazione storica, opera la doppia riduzione della base impo-
nibile, cioé riduzione del 50% per immobile in comodato, e quindi il contribuente versa sul 25 per cento della base
imponibile?
Risposta – Nell’ipotesi di immobile storico o artistico concesso in comodato le f‌inalità sottese alla concessione dei
due benef‌ici non appaiono incompatibili tra loro e, pertanto, il contribuente versa sul 25 per cento della base imponibile.
3/2016 Arch. loc. cond. e imm.

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