Risposte ai quesiti (a cura della redazione)

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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Avvertenza. La rubrica fornisce risposte solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti nè a carattere personale nè relativi a questioni già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria.

D Si domanda da parte di un associato di Auronzo cosa debba intendersi per “decoro architettonico” del fabbricato ai fini della tutela prevista dall’art. 1120 c.c. in tema di innovazioni.

R Secondo la Cassazione con tale espressione deve intendersi “l’estetica dell’edificio, costituita dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che ne costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti di esso una sua determinata, armonica fisionomia”. Ciò, senza che occorra che si tratti di edifici di particolar pregio artistico (sent. 27551 del 14 dicembre 2005).

D In un quesito da Bari, si chiede se anche l’istituto di credito che eserciti la propria attività nell’immobile locato debba essere riconosciuto il diritto di prelazione.

R La risposta è positiva, in quanto “l’attività di intermediazione nel credito, pur non essendo espressamente menzionata dall’art. 27 della legge n. 392 del 1978, rientra, al pari delle altre attività indicate nell’art. 2195 c.c., fra quelle commerciali ed è, di per sé, finalizzata a fornire servizi al pubblico che all’uopo deve comunque necessariamente recarsi nell’immobile” (Cass., sent. 2893 del 26 febbraio 2003).

D Un lettore di Trani domanda se, in caso di subentro nel contratto di locazione conseguente alla cessazione d’azienda, il conduttore cessionario sia responsabile, nei confronti del locatore, anche delle obbligazioni del conduttore cedente, da questo non adempiute.

R In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, la Cassazione ha chiarito che, in caso di cessione del contratto di locazione, “come il cedente – ai sensi dell’art. 36 della legge n. 392 del 1978 – è responsabile, nei confronti del locatore ceduto, per le obbligazioni del cessionario, così quest’ultimo è responsabile, nei confronti del locatore ceduto, per le obbligazioni a carico del conduttore cedente e da questi non adempiute, quale effetto naturale della cessione del contratto, che è la successione unitaria del cessionario nella complessiva posizione che il cedente assume nel rapporto originato dal contratto” (sent. 7686 del 21 marzo 2008).

D Un’associazione di piccoli proprietari chiede in quale caso il compenso dell’amministrazione di condominio non sia...

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