Risposte ai quesiti (a cura della Redazione)

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Arch. loc. e cond. 4/2015
Risposte ai quesiti
D Si domanda se - dopo l’approvazione di nuove tabelle
millesimali con cui si è eliminato un “clamoroso errore
iniziale” contenuto in quelle vecchie - sia possibile per un
condomino, che è stato per anni sfavorito dalle vecchie ta-
belle, recuperare quando indebitamente versato. Quesito
da Abbiategrasso.
R Premesso che sarebbe opportuno verif‌icare le vecchie
tabelle e le nuove e chiarire in cosa consisterebbe il “cla-
moroso errore iniziale” cui si fa riferimento, va detto, sulla
sola scorta dell’espositiva del quesito, che per giurispru-
denza consolidata le nuove tabelle millesimali non trovano
applicazione con eff‌icacia retroattiva, ma ex nunc cioè dal
momento della loro approvazione, tanto più che le delibere
che hanno approvato rendiconti e riparti non risulta siano
mai state impugnate ritualmente nei termini di legge.
D In un condominio, con un piccolo cortile, l’assemblea
- si chiede da Catania - ha deliberato a maggioranza il di-
vieto di parcheggio e sosta per auto di grosse dimensioni
quali, per esempio, i SUV. Ciò, in considerazione del fatto
che tali veicoli, con il loro peso, potrebbero danneggiare
l’area in questione. Si domanda se sia lecita una delibera
del genere.
R Una prescrizione del tipo indicato, poiché comporta
una limitazione generica ai diritti soggettivi dei singoli
condomini, non può essere deliberata a maggioranza, ma
dovrebbe essere contenuta in un regolamento di condo-
minio di natura contrattuale. Se sussiste effettivamente
in concreto una situazione di pericolo bisognerebbe che
essa fosse accertata giudizialmente con una pronuncia
che inibisca conseguentemente ai singoli veicoli di par-
cheggiare.
D È legittimo che il locatore trattenga il deposito cauzio-
nale senza una sentenza che accerti i danni? La domanda
arriva da Avellino.
R In materia locatizia, l’obbligazione del locatore di re-
stituire il deposito cauzionale versato dal conduttore a
garanzia degli obblighi contrattuali sorge al termine della
locazione, non appena avvenuto il rilascio dell’immobile
locato. Da ciò ne deriva che, ove il locatore trattenga la
somma anche dopo il rilascio dell’immobile da parte del
conduttore senza proporre domanda giudiziale per l’at-
tribuzione in tutto o in parte della stessa a copertura di
specif‌ici danni subiti, il comportamento del proprietario
medesimo diventa illegittimo. Ne consegue il sorgere di
un’obbligazione di restituzione a carico del proprietario;
obbligazione che - avendo per oggetto un credito liquido
ed esigibile - legittima il conduttore ad ottenere decreto
ingiuntivo per la restituzione. In tale ipotesi - qualora cioè
sia stato attivato un procedimento monitorio - le pretese
risarcitorie del proprietario potranno essere fatte valere in
sede di opposizione, purché la sua richiesta sia compresa
nei limiti della competenza del giudice che ha emesso il
decreto ingiuntivo. (in punto cfr. anche Cass. civ., sez. III,
9 novembre 1989, n. 4725).
D Quali conseguenze se il conduttore non denuncia i
difetti palesi del bene locato? Lo chiede un abbonato di
Aosta.
R Qualora il conduttore, all’atto della stipulazione del
contratto di locazione, non abbia denunziato i difetti del
bene oggetto di locazione da lui conosciuti o facilmente
riconoscibili al momento della presa in possesso mede-
sima del bene, deve ritenersi che abbia implicitamente
rinunziato a farli valere, accettando pertanto la cosa nello
stato in cui risultava al momento della consegna. Da ciò ne
deriva che, in tale ipotesi, il conduttore non può chiedere
la risoluzione del contratto, la riduzione del canone, né
tantomeno il risarcimento del danno, appellandosi ai vizi
che ha omesso di denunciare (cfr. anche Cass. civ., sez. III,
7 marzo 2001, n. 3341, Zamboni c. Pucciarelli, in questa
Rivista 2001, 466).
D Scaduto il contratto di locazione, può il proprietario
disdettare le utenze dell’inquilino? Quesito da Reggio
Calabria.
R Nonostante il contratto di locazione abitativa sia
scaduto, integra il reato di cui all’art. 392 c.p. (esercizio
arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose) la
condotta del proprietario di un appartamento che disdica
i contratti di fornitura di acqua, luce e gas - allo stesso
locatore intestati - al f‌ine di accelerare il rilascio del bene
locato. L’estinzione dei contratti, attuato con il f‌ine di per-
suadere il conduttore a liberare velocemente l’immobile
rendendolo di fatto, invivibile, secondo la giurisprudenza,
rappresenta una forma di autotutela delle proprie ra-
gioni caratterizzata da arbitrarietà in quanto - al f‌ine di
esercitare un proprio diritto quale quello alla liberazione
dell’appartamento - è invece necessario ricorrere agli
strumenti che l’ordinamento predispone a tal f‌ine: adire la
magistratura con le azioni previste per il rilascio.
AVVERTENZA. La Rubrica fornisce risposte solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti nè a carattere personale nè relativi a questioni
già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria.
(a cura della Redazione)

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