Risposte ai quesiti (a cura della Redazione)

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AVVERTENZA. La Rubrica fornisce risposte solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti nè a carattere personale nè relativi a questioni
già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria.
(a cura della Redazione)
Arch. loc. e cond. 6/2014
D Ho saputo - scrive un lettore di Licata - che, a seguito
della riforma del condominio, per deliberare eventuali mo-
dif‌icazioni delle destinazioni d’uso di parti comuni volte
a soddisfare esigenze di interesse condominiale occorre
seguire particolari modalità di convocazione dell’assem-
blea. È vero?
R Sì, è vero. A norma dell’art. 1117 ter c.c. la convoca-
zione per deliberare sulle modif‌icazioni in questione “deve
essere aff‌issa per non meno di trenta giorni consecutivi
nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal f‌ine
destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomanda-
ta o equipollenti mezzi telematici”, in modo da pervenire
“almeno venti giorni prima” della data della riunione. La
medesima convocazione deve indicare inoltre, a pena di
nullità, “le parti comuni oggetto della modif‌icazione e la
nuova destinazione d’uso”.
D Il proprietario di un immobile in cui l’inquilino svolge
l’attività di dentista può optare per la cedolare secca?
Quesito da Mondovì
R No. La fattispecie in questione, infatti, non rientra - a
termini di legge (art. 3, comma 2, D.L.vo n. 23 del 14 marzo
2011) - nell’ambito di applicazione della cedolare secca.
D Un regolamento di condominio può prevedere una
ripartizione diversa per la manutenzione delle scale ri-
spetto a quella stabilita dall’art. 1124 c.c.? Lo chiede un
responsabile di una Associazione piccoli proprietari
R Sì, ma solo ove si tratti di un regolamento di condomi-
nio di origine contrattuale, cioè di un regolamento formato
con il consenso unanime di tutti i condomini ovvero predi-
sposto dal costruttore ed accettato dagli stessi condomini
nei loro atti di acquisto.
D Recentemente è stato approvato - scrive un abbonato
di Abbiategrasso - un provvedimento in tema di “morosità
incolpevole”. Cosa si intende con tale espressione e dove
posso trovare informazioni sull’argomento?
R La morosità incolpevole è una “situazione di sopravve-
nuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone
locativo a ragione della perdita o consistente riduzione
della capacità reddituale del nucleo famigliare”. La ma-
teria è disciplinata dal decreto del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti 14 maggio 2014, emanato in ap-
plicazione del D.L. n. 102/’13 (così come convertito dalla
legge n. 124/’13). Per tutte le informazioni del caso è pos-
sibile consultare il sito Internet della Confedilizia (www.
confedilizia.it).
D In caso di locazione, qual è la percentuale della Tasi
che il Comune può porre a carico dell’inquilino? Domanda
da Feltre
R La disciplina della Tasi stabilisce che, qualora l’unità
immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titola-
re del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante
sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria e l’oc-
cupante versi “la Tasi nella misura, stabilita dal Comune
nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30% dell’ammontare
complessivo della Tasi”. In caso di mancata scelta da parte
del Comune (o, comunque, in assenza di delibera), la legge
pone a carico dell’inquilino il 10% del tributo in questione.
D È valida una clausola contenuta in un regolamento di
condominio approvato da tutta la compagine condominiale
che deroghi all’art. 1132 c.c. in tema di dissenso dei condo-
mini rispetto alle liti? Quesito da San Felice sul Panaro.
R La risposta è negativa. L’art. 1132 c.c. è, infatti, tra le
norme def‌inite inderogabili dal successivo art. 1138 c.c.
D Ho da poco concesso in locazione un appartamento -
chiede un abbonato di Montefeltro - con un contratto di 3
anni più 2 anni e vorrei sapere se, per legge, spetti a me o
al mio inquilino la spesa per sostituire il corrimano delle
scale condominiali.
R Il D.M. 30 dicembre 2002 (Allegato G) pone tale spesa
a carico del locatore.
D Anche le generalità di coloro i quali sono titolari di un
diritto di abitazione sulle unità immobiliari che formano il
condominio devono essere contenute nel registro di ana-
grafe condominiale? Domanda da Bari
R Sì. Ai sensi dell’art. 1130, n. 6, c.c. anche le generalità di
tali soggetti - in quanto titolari di un diritto reale - devono
essere contenute nel registro di anagrafe condominiale.
D Un condomino di Trivulzio domanda se la legge preveda
specif‌iche maggioranze per deliberare l’installazione, in
edif‌ici condominiali, di colonnine per la ricarica di auto
elettriche.
(a cura della Redazione)
Risposte ai quesiti
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