Risposte Ai Quesiti

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Arch. loc. cond. e imm. 4/2018
D Nel caso di installazione di contabilizzatori di calore,
come vanno ripartite le spese connesse al consumo? Que-
sito dalla provincia di Genova.
R Precisato, in via preliminare, che per rispondere com-
piutamente al quesito occorrerebbe avere una conoscenza
in fatto della questione e che nella specie, per quanto ci
è dato comprendere, il problema non è l’installazione dei
contabilizzatori (essendo ciascuna delle unità abitative
in parola già dotata di contatori individuali) ma il riparto
delle spese connesse al consumo di calore per il riscal-
damento, si osserva, in linea generale, quanto segue. La
materia è regolata dal d.lgs. n. 102/2014 che, per quanto
di interesse, all’art. 9, comma 5, lett. d) stabilisce – nei
condominii alimentati da sistemi comuni di riscaldamen-
to – che, per la corretta suddivisione delle spese connesse
al consumo, l’importo complessivo debba essere “suddiviso
tra gli utenti f‌inali , in base alla norma tecnica UNI 10200
e successive modif‌iche e aggiornamenti”. Ove tale norma
“non sia applicabile o laddove siano comprovate, tramite
apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbi-
sogno termico per metro quadro tra le unità immobilia-
ri costituenti il condominio superiori al 50 per cento”, si
prevede la possibilità di “suddividere l’importo comples-
sivo tra gli utenti f‌inali attribuendo una quota di almeno
il 70 per cento agli effettivi prelievi volontari di energia
termica”. In tal caso “gli importi rimanenti possono essere
ripartiti, a titolo esemplif‌icativo e non esaustivo, secondo
i millesimi, i metri quadri o i metri cubi utili, oppure se-
condo le potenze installate”. Per il condominio che non
ripartisca le spese in conformità a quanto prescritto è
prevista una sanzione amministrativa pecuniaria “da 500
a 2.500 euro”, oltre all’obbligo di provvedere alla regola-
rizzazione entro il termine di 45 giorni dalla data della
contestazione. Quanto alle maggioranze assembleari per
deliberare in punto, occorre – ai sensi dell’art. 26, comma
5, L. n. 10/1991 – tanto in prima quanto in seconda convo-
cazione la maggioranza degli intervenuti in assemblea che
rappresentino almeno la metà del valore dell’edif‌icio. Ciò,
fermo restando, naturalmente, la necessità di un quorum
costitutivo formato da tanti condòmini che rappresentino,
in prima convocazione, la maggioranza dei partecipanti al
condominio e i due terzi del valore dell’intero edif‌icio; in
seconda convocazione, un terzo dei partecipanti al condo-
minio e almeno un terzo del valore dell’edif‌icio. Nel caso
di specie, quindi, ove non si raggiungessero i suddetti quo-
rum (deliberativi e costitutivi), non si potrebbe procedere
all’indicata suddivisione della spesa con le conseguenze,
però, descritte sul piano delle sanzioni. Inf‌ine, relativa-
mente alla questione del regolamento condominiale di
origine contrattuale e alla ripartizione ivi prevista nella
specie diversa da quella qua descritta, si segnala che –
secondo la giurisprudenza che risulta essersi espressa al
riguardo (cfr., da ultimo, Trib. Bergamo, sent. n. 3218 del
2.11.2016) – tale ripartizione è comunque derogabile dal-
le maggioranze previste dal citato art. 26, comma 5, L. n.
10/1991. E ciò perché la normativa sul risparmio energeti-
co, per via del suo carattere pubblicistico, è stata ritenuta
prevalente rispetto agli accordi intervenuti tra privati.
D Quesito da Firenze. In un condominio i Vigili del Fuoco
hanno prescritto l’installazione di un sistema che permet-
ta di staccare la corrente elettrica contemporaneamente a
tutti i garage e agli spazi condominiali. Si chiede se a tale
spesa siano tenuti a partecipare tutti i condòmini o solo i
condòmini proprietari dei garage.
R L’art. 1123, secondo comma, cod. civ. stabilisce che,
qualora si tratti di cose destinate a servire i condòmini
in misura diversa, le spese vanno ripartite in proporzione
all’uso che ciascuno può farne. Ne consegue che un’attri-
buzione della spesa di cui trattasi anche ai condòmini che
non hanno proprietà nell’interrato potrebbe avere una sua
ragion d’essere solo se l’intervento interessasse, in qual-
che misura, oltre che i proprietari dei garage anche gli
altri condòmini.
D Quesito da un amministratore di Trento. In un condo-
minio l’assemblea ha deliberato di costituire un fondo per
la pittura delle parti lignee. Un condomino, però, ha ver-
sato solo il 50% della somma di sua spettanza. Si domanda
come convenga agire.
R Si potrà agire ex art. 63 disp. att. cod. civ. purché il
condominio ricorrente sia in possesso di: rendiconto (o
preventivo); relativo riparto; delibera assembleare di ap-
provazione. In mancanza si potrà agire in giudizio, ma in
forza di diversa procedura giudiziale.
Risposte ai quesiti
(a cura della Redazione)
Risposte ai quesiti
AVVERTENZA. La Rubrica fornisce risposte solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti nè a carattere personale nè relativi a questioni
già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria.

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