Risposte ai quesiti

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AVVERTENZA. La Rubrica fornisce risposte solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti nè a carattere personale nè relativi a questioni
già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria.
Arch. loc. cond. e imm. 2/2018
(a cura della Redazione)
Risposte ai quesiti
D In un condominio di Roma un proprietario di cinque
unità immobiliari è moroso. Dato che, a breve, ne venderà
due, si domanda se al nuovo proprietario si potranno ri-
chiedere, per le 2 unità acquistate, le spese dell’anno in
corso e di quello precedente.
R Nella fattispecie la responsabilità è solidale nel senso
che il condominio si può rivolgere a uno qualunque dei
condebitori solidali per conseguire l’intero pagamento nei
limiti di cui all’art. 63 disp. att. codice civile.
D Nella recinzione condominiale sono presenti, oltre a
due cancelli carrai utilizzati da tutti i condòmini, quattro
cancelli carrai utilizzati solamente dai rispettivi proprie-
tari dei box prospicienti. Si chiede come ripartire le spese
di manutenzione dei cancelli non di uso comune. Lo chie-
de un abbonato di Brindisi
R Fatta salva l’eventuale diversa previsione del rego-
lamento condominiale contrattuale e in assenza di altri
elementi di valutazione, la spesa di cui trattasi va posta
esclusivamente a carico del gruppo di condòmini interes-
sato all’intervento.
D Si domanda da Cuneo come ripartire le spese relative
alla copertura di un edif‌icio costituita da un tetto a falde.
R Il tetto a falde è un manufatto comune a tutti i con-
dòmini. La spesa va quindi ripartita tra tutti i condòmini
in base ai valori millesimali di proprietà ai sensi dell’art.
1123, primo comma, c.c.
D In un condominio di Desenzano del Garda (BS) compo-
sto da due scale, di recente, è stata rinnovata una porzione
di tetto in corrispondenza della sola scala A, in quanto al-
cuni condòmini segnalavano perdite. Si chiede come sud-
dividere tale spesa.
R Salvo che sia diversamente stabilito dal regolamento
contrattuale di condominio, per quanto riguarda le spese
di manutenzione della porzione di tetto servente la sola
scala A, dette spese dovranno essere imputate ai soli con-
dòmini della suddetta scala.
D In un regolamento datato 1946 relativo ad un condomi-
nio costruito nei primi del ‘900, vengono citati, in un’appo-
sita clausola, i diritti di sopraelevazione che il costruttore
ha riservato per sé e per i propri eredi. Stante l’assenza
del costruttore, che da decenni non è proprietario di uni-
tà abitative o parti del palazzo o condominio, ed esclusa
qualsiasi partecipazione ai costi, ad esempio per la manu-
tenzione del tetto e del sottotetto, si domanda se tale limi-
tazione sia ancora valida. Quesito da Montepulciano (SI)
R Bisognerebbe esaminare attentamente il regolamento.
Sulla scorta della sola espositiva – e considerato che il
regolamento in questione nulla prevede con riguardo agli
aventi causa (cioè per i terzi acquirenti a titolo oneroso)
facendo riferimento solo agli “eredi” – è da ritenersi che la
clausola di cui trattasi non valga per le unità immobiliari
compravendute.
D Se è vero che i balconi aggettanti, costituendo un pro-
lungamento dell’unità immobiliare corrispondente, appar-
tengono in via esclusiva al proprietario di quest’ultima, le
parti frontali dei balconi “aggettanti", invece dovrebbero
essere considerate beni comuni di tutti i condòmini, in
quanto s’inseriscono nel prospetto dell’edif‌icio e contribu-
iscono a renderlo esteticamente gradevole, anche se non
hanno rivestimenti o altri elementi decorativi. Si chiede
da Piombino (LI) un parere in merito a tale interpreta-
zione.
R Non è questa l’interpretazione univoca della giurispru-
denza. L’interesse per il decoro architettonico condomi-
niale va valutato caso per caso.

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