Risposte Ai Quesiti

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Arch. loc. cond. e imm. 4/2017
AVVERTENZA. La Rubrica fornisce risposte solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti nè a carattere personale nè relativi a questioni
già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria.
(a cura della Redazione)
Risposte ai quesiti
D Si domanda da Arezzo se l’assemblea possa deliberare
(ed in caso positivo con quali maggioranze) la sospensione
del servizio di riscaldamento ai condòmini morosi.
R L’art. 63 disp. att. c.c., nella sua nuova formulazione,
prevede che, in caso di mora protratta per un semestre,
l’amministratore possa sospendere il condomino moroso
dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimen-
to separato. Pertanto possiamo dire che secondo la lettera
della citata norma: 1) la sospensione potrebbe essere di-
sposta dall’amministratore senza necessità di una delibera
assembleare; 2) non è necessario che la sospensione sia
prevista dal regolamento; 3) la morosità deve protrarsi da
almeno un semestre. Ciò premesso, bisogna però aggiun-
gere che recentemente molti provvedimenti giudiziali, a
nostro avviso infondatamente, hanno sostanzialmente
disapplicato la norma disponendo la reintegrazione del
servizio a favore del condomino moroso che aveva adito il
tribunale ex art. 700 c.p.c.
D Alcuni condòmini (proprietari di appartamenti sf‌itti)
di Sestola (Modena) in sede di assemblea hanno chiesto
di modif‌icare le modalità di riparto della spesa dell’acqua.
Attualmente la spesa viene addebitata in funzione del
numero delle persone e tale criterio è stato def‌inito nel
regolamento condominiale contrattuale. Si chiede se sia
possibile modif‌icare l’anzidetto criterio di ripartizione.
R Se il criterio è previsto da un regolamento di condo-
minio di natura contrattuale, la modif‌ica è possibile solo
all’unanimità.
D In un condominio di Verona si è verif‌icato il cedimento
strutturale di una parte comune che ha interessato anche
due unità immobiliari di proprietà esclusiva. Si domanda
a chi vada addebitata la spesa per il rifacimento di detta
parte comune.
R La risposta dipende dall’individuazione precisa della
causa che ha determinato il sinistro e del soggetto cui
detta causa è imputabile. È infatti intuitivo che se il cedi-
mento della parte comune è dipeso da lavori o in genere da
fatti genetici avvenuti nelle unità immobiliari di proprietà
esclusiva, sono queste a dover sopportare tutti i danni che
ne sono derivati; se al contrario la causa è imputabile alle
parti comuni va applicato il criterio opposto. È quindi pre-
ventivamente necessario procedere all’accertamento tec-
nico della causa o delle cause o eventuali concause prima
di trarre conclusioni sul piano giuridico.
D Quesito da Alessandria. In un condominio, dotato di
posti auto non assegnati all’interno del piazzale comune,
un condomino “invalido” chiede l’assegnazione esclusiva
di uno dei posti auto. Si domanda come l’amministratore
possa operare nel rispetto della legislazione vigente.
R La questione non può essere affrontata e risolta
dall’amministratore in via autonoma, ma deve essere ne-
cessariamente portata all’esame dell’assemblea. D’altro
canto, poiché l’assegnazione di un posto auto a un condo-
mino, abile o disabile che sia, comporta che tutti gli altri
condòmini perdano la possibilità di utilizzare detto posto
auto f‌inché duri l’esclusiva, la questione non potrà essere
deliberata a maggioranza.
D Si domanda da Belluno se la trasformazione di un
ascensore condominiale da idraulico ad elettrico possa
essere considerata un’innovazione.
R L’innovazione consiste nell’introduzione di un quid novi
in precedenza inesistente. Sarebbe da qualif‌icare come in-
novazione l’installazione di un impianto ascensore in un
condominio che non ne era in precedenza dotato. Nel caso
di specie, l’intervento di cui si tratta sembra piuttosto ri-
entrare tra gli interventi di manutenzione straordinaria
di rilevante entità da deliberare con la maggioranza del
secondo comma dell’art. 1136 c.c.
D Quesito da Alba (Cuneo). Si chiede se possa def‌inirsi
condominio un edif‌icio composto da 10 unità immobiliari,
in comproprietà fra cinque persone.
R Se cinque persone sono comproprietarie pro quota
di tutte e di ciascuna le dieci unità immobiliari di cui si
compone l’edif‌icio in questione, quello che ci viene rap-
presentato non è un condominio, ma una comunione. Il
condominio si costituirà nel momento in cui, avvenuta la
divisione tra i comproprietari, alla situazione di comunio-
ne pro indiviso si sostituirà una situazione nella quale due
o più soggetti saranno proprietari esclusivi di ciascuna
delle unità immobiliari e quindi comproprietari delle par-
ti comuni. Quindi nella fattispecie si applicano le norme
sulla comunione e non quelle sul condominio.

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