Risposte Ai Quesiti

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(a cura della Redazione)
AVVERTENZA. La Rubrica fornisce risposte solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti nè a carattere personale nè relativi a questioni
già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria.
Arch. loc. cond. e imm. 1/2017
Risposte ai quesiti
D Si domanda da Parma se l’amministratore possa convo-
care le assemblee condominiali alle ore 18 anziché, come
di prassi, alle 21.
R La scelta dell’orario, così come del luogo della riunio-
ne, fatta salva una specif‌ica e diversa deliberazione da
parte dell’assemblea a maggioranza o di previsione del
regolamento di condominio, è di competenza dell’ammi-
nistratore. Al di là di ciò, nella determinazione dell’orario,
si dovrebbero tenere presente non solo le esigenze pro-
fessionali dell’amministratore, ma anche la situazione di
ciascun condominio e le esigenze dei rispettivi condomini.
D Quesito di una (piccola) Associazione di piccoli pro-
prietari. Si chiede se la realizzazione di una terrazza a
vasca da parte del condomino proprietario del sottotetto
necessiti dell’autorizzazione da parte dell’assemblea di
condominio.
R Se il sottotetto è di proprietà esclusiva e quindi non
è una parte comune, non necessitano autorizzazioni per
l’esecuzione di opere. Tuttavia il condomino deve comu-
nicare preventivamente all’amministratore quali opere
intende eseguire e l’amministratore ha l’obbligo di riferire
all’assemblea.
D In un condominio, al piano terreno, sono presenti –
scrive un abbonato di Ragusa – varie attività commerciali
e studi medici. Nel primo verbale di assemblea, in cui si
approvò il regolamento condominiale, veniva aggiunto al
testo dello stesso il seguente articolo: “l’apertura delle at-
tività commerciali non deve avvenire prima delle ore 07:00
e non deve chiudere dopo le ore 20:00. Tuttavia, chi avesse
necessità di chiudere dopo le ore 20:00 dovrà sottoporre ri-
chiesta all’assemblea di condominio per l’approvazione. È
altresì, vietato adibire i negozi a internet point, phonecen-
ter, ristoranti, pub, pizzerie anche d’asporto, supermercati
(è consentito il piccolo bottegaio)”. Nonostante ciò, due
negozi sono stati locali e adibiti, uno a sala giochi e l’al-
tro a pizzeria, con notevole disturbo a tutti i condòmini, in
quanto restano aperti tutta la notte.
R I divieti di destinazione delle singole proprietà esclusive
possono essere specif‌icamente e chiaramente previsti solo
da un regolamento di condominio di natura contrattuale,
non da un regolamento di natura assembleare, approvato
a maggioranza. Se per le concrete modalità con cui siano
esercitate le attività commerciali vengono posti in esse-
re comportamenti lesivi dei diritti degli altri condòmini
o delle parti comuni o tali da comportare immissioni di
rumore o di altra natura eccedenti la normale tollerabilità
è possibile, caso per caso, adire il Giudice per conseguire
un provvedimento atto a far cessare tali comportamenti.
D Tra un condominio e i proprietari conf‌inanti è sorta
(domanda di Arezzo) una lite circa la titolarità di un bene.
Al f‌ine di addivenire ad una soluzione bonaria della con-
troversia, si chiede di conoscere quale maggioranza occor-
ra, in seconda convocazione, per cedere eventualmente
tutto il bene, o parte di esso, ai suddetti conf‌inanti.
R Se per “cedere” si intende alienare o vendere il bene in
questione è certamente necessaria una delibera totalita-
ria (1000/1000 millesimi). L’atto di vendita dovrebbe poi
essere sottoscritto da tutti i comproprietari o dall’ammi-
nistratore in forza di procura rilasciata da tutti i compro-
prietari medesimi.
D Si domanda da Casalmaggiore (CR) chi debba prov-
vedere al ripristino del cielino del poggiolo di un appar-
tamento del secondo piano (balcone aggettante), che è
caduto sul sottostante terrazzo di un appartamento del
primo piano.
R Secondo la giurisprudenza ormai univoca e consolida-
ta dalla Cassazione se, come si evince dalla espositiva del
quesito, trattasi di balconi aggettanti (sporgenti) e non
rientranti, la manutenzione del cielino o sottobalcone non-
ché il risarcimento del danno che eventualmente derivi dal
crollo o dalla caduta di parti di tale manufatto gravano per
intero sul proprietario del balcone superiore. Il condomi-
nio è del tutto estraneo alla fattispecie, sotto ogni prof‌ilo.
D Quesito da Bassano del Grappa (TV): nel 2007 alla
nascita del condominio, venne dato incarico ad un tecni-
co di redigere i millesimi condominiali, che poi vennero
approvati dall’assemblea. Successivamente ci si accorse
che nell’elaborazione dei millesimi era stato commesso
un errore e si chiese al tecnico di correggerlo e rivedere
i millesimi. Questi vi provvide ed i millesimi così ricalco-
lati vennero approvati nel 2009. Adesso alcuni condòmini
contestano anche questi millesimi e vorrebbero che il tec-
nico li rivedesse ancora, perché viziati da un altro suo er-
rore. Considerando che molto probabilmente l’errore c’è,
si chiede se siano giuste le pretese dei condòmini e se il
tecnico sia tenuto, dopo tutto questo tempo, a rivedere il
suo elaborato e a correggere il suo errore.

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