Risposte ai quesiti

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Arch. loc. e cond. 6/2015
AVVERTENZA. La Rubrica fornisce risposte solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti nè a carattere personale nè relativi a questioni
già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria.
(a cura della Redazione)
Risposte ai quesiti
D Locazione ad uso diverso e recesso ingiustif‌icato: che
fare? Quesito da Voghera (Alessandria).
R Se il conduttore di un immobile locato ad uso diverso
dall’abitativo recede anticipatamente e ingiustif‌icatamen-
te dal contratto, il locatore - per pretendere il risarcimen-
to rappresentato dalla mancata percezione del canone
f‌ino alla scadenza naturale del contratto - deve in giudizio
prima domandare la risoluzione del contratto medesimo
per inadempimento dell’inquilino, poi richiedere il ristoro
per i pregiudizi patiti.
D Si chiede da Caltanissetta se sia valida una clausola
contrattuale che vieti all’inquilino di ospitare terzi.
R È nulla la clausola di un contratto di locazione nella
quale sia contenuto il divieto dell’inquilino di ospitare non
temporaneamente persone estranee al suo nucleo familia-
re anagraf‌ico. Una tale clausola risulta infatti conf‌liggente
con interessi ritenuti dalla giurisprudenza prioritari quali
la solidarietà sociale, la tutela dei rapporti connessi alla
famiglia fondata sul matrimonio o sulla convivenza di fat-
to, i consolidati rapporti di amicizia. Così ha anche stabili-
to la suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 9931 in
data 18 giugno 2012.
D Forfettizzazione oneri accessori, provato in ogni caso
l’ammontare degli stessi? Lo chiede un amministratore di
immobili di Forte dei Marmi (Lucca).
R Se in un contratto di locazione ad uso abitativo si pattu-
isce una clausola di forfettizzazione degli oneri accessori
a carico del conduttore, l’ammontare concordato resta im-
mutabile ed è indifferente all’effettiva esistenza ed entità
degli oneri medesimi; non vi è dunque alcun onere proba-
torio a carico del locatore di dimostrare che tali costi sono
stati effettivamente affrontati, né possibilità dell’inquilino
di dare prova che le spese sono state inferiori al forfait o
addirittura inesistenti (in questo senso anche Tribunale
di Firenze, 8 marzo 2007).
D Un’associazione di piccoli proprietari di Bologna do-
manda se il locatore è costretto ad accettare il pagamento
del canone con assegno bancario.
R In assenza di diversa previsione contrattuale, la conse-
gna di un assegno di conto corrente per effettuare il paga-
mento del canone di locazione non ha eff‌icacia liberatoria
per l’inquilino se tale forma di corresponsione non viene
accettata dal proprietario-locatore ai sensi dell’art. 1197
Cod. civ. L’eff‌icacia liberatoria della dazione dell’assegno
può però ravvisarsi qualora la pregressa e prolungata ac-
cettazione del saldo dei canoni in tale forma manifesti ta-
citamente il consenso del locatore alla suddetta modalità
di pagamento.
D La prelazione urbana opera anche in caso di permuta?
Quesito da Selva di Cadore (Belluno)
R In tema di prelazione urbana, l’art. 38, della L. n.
392/1978 dopo aver premesso al primo comma che il dirit-
to di prelazione può essere esercitato nell’ipotesi di trasfe-
rimento a titolo oneroso dell’immobile locato, al secondo
comma - nel prescrivere le formalità necessarie per il va-
lido esercizio del diritto -, si riferisce esclusivamente alla
compravendita. Da ciò ne deriva, essendo inammissibili
estensioni analogiche, che l’istituto della prelazione ed
il relativo riscatto trovano applicazione nella sola ipotesi
di vendita dell’immobile locato e non possono estendersi
alla diversa ipotesi della “permuta” (in questo senso anche
Cass. civ. sez. III, 14 gennaio 1988, n. 205).
D Domanda da Pizzo (Vibo Valentia). Quali sono le atti-
vità che qualif‌icano l’ “uso diverso dall’abitativo” di una
locazione?
R L’immobile locato ad “uso diverso da quello abitativo”
deve essere adibito all’esercizio di una delle attività di cui
al primo comma dell’art. 27 della L. 392/’78 (attività in-
dustriali, commerciali, artigianali, d’interesse turistico, di
lavoro autonomo) ovvero ad una di quelle attività elenca-
te dall’art. 42 (attività ricreative, assistenziali, culturali e
scolastiche). Si conf‌igura “uso diverso” da quello abitativo
anche quando l’immobile locato è destinato ad ospitare
sedi di partiti e sindacati e quando la qualità di condutto-
re è assunta dallo Stato o da altri enti pubblici territoria-
li. La determinazione dell’uso è essenziale anche perché
se il conduttore adibisce l’immobile ad un uso diverso da
quello pattuito, il locatore può chiedere la risoluzione del
contratto entro tre mesi dal momento in cui ne ha avuto
conoscenza. Decorso tale termine senza che la risoluzione
sia stata richiesta, al contratto si applica il regime giuridi-
co corrispondente all’uso effettivo dell’immobile.

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