Risposta Garante privacy a quesito Confedilizia

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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OGGETTO: nota del 27 agosto 2008 in materia di comunicazione di dati personali riferiti ai condomini in occasione di contratti di fornitura di beni e servizi condominiali.

  1. Con la nota in oggetto (occasionata dalla sentenza Cass., S.U., 8 aprile 2008, n. 9148), codesta Confederazione ha formulato un quesito in ordine alla liceità della comunicazione nei confronti di fornitori di beni e servizi condominiali (di regola a cura dell’amministratore) di dati personali riferiti ai partecipanti alla compagine condominiale.

  2. Come è noto, il Garante, traendo spunto dalle segnalazioni pervenute, ha adottato il 18 maggio 2006 un provvedimento generale relativo al trattamento di dati personali connesso alle attività di gestione dei condomini, precisando che le informazioni trattate possono essere riferite a ciascun partecipante alla compagine condominiale in quanto funzionali all’amministrazione comune (cfr. punto 2.1). Come chiarito dal medesimo provvedimento, dette informazioni possono essere trattate, per finalità di gestione ed amministrazione del condominio, a seconda dei casi, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. a), b) o c) del Codice.

  3. Anche a seguito della richiamata sentenza della Suprema Corte, non si ravvisa nella disciplina di protezione dei dati personali alcun ostacolo a detta comunicazione.

Infatti, il trattamento di dati personali riferiti ai singoli condomini può essere effettuato dai fornitori di beni e servizi...

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