Ministero della salute risposta alla confedilizia sui controlli dell'acqua al rubinetto

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OGGETTO: D.L.vo 2 febbraio 2001 n. 31, attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualit‡ delle acque destinate al consumo umano, modificato dal D.L.vo 2 febbraio 2002 n. 27 - quesito relativo all'interpretazione dell'art. 5, comma 2 e 3.

In merito al quesito in oggetto, si fa presente che il D.L.vo 31/01 ha introdotto, con l'art. 5 la definizione dei limiti di responsabilit‡ delle differenti figure coinvolte nella distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano.

Nel comma 2, del sopracitato articolo viene chiaramente indicato che, per gli edifici e le strutture in cui l'acqua viene fornita al pubblico, il gestore del servizio idrico Ë responsa- bile della qualit‡ dell'acqua fino al punto di consegna (il contatore) e pertanto, per la salubrit‡ dell'acqua al rubinetto subentrano il titolare e il responsabile della gestione dell'edificio. Nel caso di edifici in cui coesistono civili abitazioni e strutture aperte al pubblico, il titolare della struttura in cui l'acqua viene fornita al pubblico e il responsabile della gestione dell'edificio devono garantire che i valori di para- metro fissati nell'Allegato I, rispettati nel punto di consegna, siano...

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