DECRETO 15 aprile 2009 - Certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita'' interno, per l''anno 2008, delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. (09A05492)

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 686, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno 2008, prevede che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2009, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalita' definiti con apposito decreto dello stesso Ministero;

Visto l'art. 1, comma 379, lettera l), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per l'anno 2008), che, nell'aggiungere l'ultimo periodo al predetto comma 686 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, dispone che la mancata comunicazione della certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 marzo 2009, costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno;

Considerato che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno relativo agli anni 2008-2011, si applicano le sanzioni previste dall'art. 61, comma 10, dall'art. 76, comma 4, e dall'art. 77-bis, commi 20 e 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 2, comma 41, lettera e), della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Considerato altresi' che, ai sensi del comma 21-bis del suddetto art. 77-bis, come introdotto dall'art. 2, comma 41, lettera f), della citata legge n. 203/2008, qualora il mancato rispetto del patto di stabilita' 2008 sia dovuto a pagamenti di spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilita' di cassa, a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'art. 183 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali entro la data di entrata in vigore della legge di conversione n. 133/2008 (22 agosto 2008), all'ente inadempiente non verranno applicate le sanzioni di cui ai commi 20 e 21 dell'art. 77-bis sopracitato, purche' l'ente abbia rispettato il patto di stabilita' interno nel triennio 2005-2007 e abbia altresi' registrato nell'anno 2008 impegni per spese correnti, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente e del segretario comunale e provinciale, per un ammontare complessivo non superiore al corrispondente ammontare medio del...

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