DECRETO 25 febbraio 2013 - Certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interna per l'anno 2012 delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. (13A02804)

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto l'art. 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno 2012, prevede che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalita' definiti con decreto dello stesso Ministero di cui al comma 19 del medesimo art. 31;

Visto l'art. 31, comma 19, della legge n. 183 del 2011, in cui e' previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 luglio 2012, n. 0053363, che definisce le modalita' di trasmissione e i prospetti per acquisire le informazioni utili al monitoraggio semestrale del patto di stabilita' interno per l'anno 2012, in attuazione di quanto disposto dal citato comma 19 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011;

Visto l'art. 31, comma 32, della legge n. 183 del 2011, che prevede la possibilita' di modificare, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, qualora intervengano modifiche legislative alla relativa disciplina, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilita' interno;

Visto l'art. 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011 che dispone, altresi', che la mancata trasmissione della predetta certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013, costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno;

Visto l'art. 31, comma 26, della legge n. 183 del 2011, novellato dall'art. 1, comma 439, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013), che disciplina le sanzioni da applicare all'ente locale, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza;

Visto l'art. 31, comma 26, lettera a), ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011 che prevede che la sanzione inerente alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, destinato agli enti locali delle Regioni a statuto ordinario, o dei trasferimenti destinati agli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna di cui alla medesima lettera a) del comma 26, non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

Visto l'art. 31, comma 20, terzo periodo, della legge n. 183 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 445, della legge n. 228 del 2012, che dispone che, nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilita' interno, si applica solo la sanzione di cui al comma 26, lettera d), del medesimo art. 31, relativa al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto, altresi', divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si...

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