Risp. (Unep Venezia) 30 gennaio 2012, n. Prot. VIDOG/98/031/2011/CA.

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Arch. loc. e cond. 3/2012
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
tamente al rispetto dei saldi strutturali di f‌inanza pub-
blica.
6. Al f‌ine di semplif‌icare le procedure relative alle ope-
razioni di cui al presente articolo, il vincolo di destinazione
a uso scolastico è acquisito automaticamente per i nuovi
edif‌ici con il collaudo dell’opera e cessa per gli edif‌ici
scolastici oggetto di permuta con l’effettivo trasferimento
delle attività scolastiche presso la nuova sede.
7. Al f‌ine di adeguare la normativa tecnica vigente agli
standard europei e alle più moderne concezioni di realiz-
zazione e impiego degli edif‌ici scolastici, perseguendo al-
tresì, ove possibile, soluzioni protese al contenimento dei
costi, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti e con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto, sentita la Conferenza unif‌icata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono adottate le norme tecniche-quadro, contenen-
ti gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica,
edilizia, anche con riferimento alle tecnologie in mate-
ria di eff‌icienza e risparmio energetico e produzione da
fonti energetiche rinnovabili, e didattica indispensabili a
garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e
omogenei sul territorio nazionale.
8. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, stru-
mentali e f‌inanziarie disponibili a legislazione vigente.
9. Gli enti proprietari di edif‌ici adibiti a istituzioni
scolastiche, le università e gli enti di ricerca vigilati dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
adottano entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, misure di gestione, conduzione e
manutenzione degli immobili f‌inalizzate al contenimento
dei consumi di energia e alla migliore eff‌icienza degli usi
f‌inali della stessa, anche attraverso il ricorso, in deroga
tratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente
gislativo 30 maggio 2008, n. 115, secondo le linee guida
predisposte dal Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, di concerto con il Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, con il Ministero dello
sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
TITOLO III
DISCIPLINA TRANSITORIA,
ABROGAZIONI ED ENTRATA IN VIGORE
63. (Entrata in vigore). 1. Il presente decreto entra in vi-
gore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Uff‌iciale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
V
Risp. (Unep Venezia) 30 gennaio 2012, n. Prot. VI-DOG/
98/031/2011/CA. Modalità operative del personale
UNEP inerenti alla sospensione del provvedimento
di rilascio d’immobile per f‌inita locazione nei casi di
proroga dei termini, previsti da disposizioni legislative
- Risposta a quesito.
Alla Presidente
della Corte di Appello di Venezia
(Rif. Prot. 11017/3/MD deI6.10.2011)
e, p.c. all’Ispettorato generale
del Ministero della giustizia
Roma
Con il quesito formulato dall’Uff‌icio NEP in sede, per-
venuto con la nota richiamata in indirizzo. vengono chie-
ste delucidazioni circa le modalità operative nei casi di
proroga di termini, previsti da disposizioni legislative, per
l’esecuzione dei rilasci d’immobile per f‌inita locazione, in
merito alle quali si espone quanto segue.
Allo stato, si fa presente che il termine di proroga in
questione, già previsto dall’art. 12 sexies della legge 26 feb-
braio 2011 n. 10, è stato aggiornato al 31 dicembre 2012 dal-
l’art. 29, comma 16, del decreto legge 29 dicembre 2011, n.
216, pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2011, n. 302.
Con riferimento all’esecuzione di un provvedimento di
rilascio d’immobile ad uso abitativo per f‌inita locazione,
la parte esecutata che intenda avvalersi della facoltà di
sospensione dell’esecuzione è tenuta ad autocertif‌icare al
funzionario UNEP procedente la sussistenza dei requisiti
previsti dalla legge per benef‌iciare di tale sospensione,
riguardo alla quale il funzionario UNEP non è tenuto ad
alcuna valutazione nel merito, ma si limita a prenderne
atto per il rinvio delle operazioni di rilascio dell’immobile
da parte del soggetto obbligato.
Inoltre, si evidenzia che anche nel caso in cui si susse-
guano le proroghe dei termini di sospensione delle proce-
dure di rilascio immobile della tipologia in esame, la parte
esecutata è tenuta a dichiarare di voler avvalersi della
sospensione ad ogni nuova proroga, nonché ad autocerti-
f‌icare i requisiti di cui è in possesso per benef‌iciare della
stessa. Ciò in quanto la dichiarazione originariamente
effettuata dalla parte esecutata va riferita esclusivamente
al periodo preso in esame da tale proroga e non può rite-
nersi ultrattiva, considerato che i requisiti previsti dalla
legge per la sospensione dell’esecuzione ad ogni proroga
possono essere modif‌icati.
Al rinvio delle operazioni di rilascio immobile, segue la
restituzione degli atti delle relative procedure esecutive
unita mente ai verbali di rinvio alle parti istanti, alle quali
è rimesso l’onere di riattivare l’iter prima del termine di
scadenza della sospensione.
Si prega di comunicare l’orientamento espresso in
materia all’Uff‌icio NEP in sede e si porgono distinti saluti.

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