Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 182/02/CONS, concernente l'adozione del regolamento per la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti. (Deliberazione n. 137/06/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE

NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del Consiglio del 15 marzo 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante ´Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivoª;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante ´Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilitaª;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo coordinato con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005 recante ´Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autoritaª, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2006, n. 11, come successivamente integrata dalla delibera n. 40/06/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2006, n. 25;

Vista la delibera n. 182/02/CONS relativa ´Adozione del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utentiª e i relativi allegati pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 luglio 2002, n. 167;

Visto il regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai comitati regionali per le comunicazioni, approvato con delibera n. 53/99 del 28 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 maggio 1999, n. 119;

Ritenuto opportuno, al fine di assicurare agli utenti un accesso piu' immediato alle forme di tutela previste dall'ordinamento, in particolare nei casi di sospensione dei servizi di comunicazione elettronica, rimettere ai comitati regionali per le comunicazioni la competenza ad adottare provvedimenti temporanei diretti a garantire l'erogazione del servizio o a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte delle imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica;

Ritenuto, altresi', opportuno assicurare la medesima tutela anche nei casi in cui competente per territorio sia un comitato regionale per le comunicazioni non provvisto di delega a svolgere l'attivita' conciliativa ai sensi della delibera 182/02/CONS;

Udita la relazione dei commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese...

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