DECRETO 29 dicembre 2005 - Ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI in qualita' di Autorita' di regolamentazione del settore postale Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualita' del servizio; Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha trasposto nell'ordinamento italiano la predetta direttiva 97/67/CE; Visto il comma 1 dell'art. 2 del predetto decreto legislativo n.

261 del 1999, che ha individuato nel Ministero delle comunicazioni l'Autorita' di regolamentazione del settore postale; Visto il comma 1 dell'art. 23 del medesimo decreto legislativo n.

261 del 1999, che fa obbligo all'Autorita' di regolamentazione di determinare gli invii postali da includere nella riserva sulla base della verifica degli oneri del servizio universale; Visto l'art. 7 del ripetuto decreto legislativo n. 261 del 1999 concernente i criteri di separazione contabile per ciascun servizio compreso nel settore riservato e per i servizi non riservati; Vista la direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunita'; Vista la propria deliberazione 18 dicembre 2002, che ha definito l'ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, che ha trasposto nell'ordinamento italiano la predetta direttiva 2002/39/CE; Visto, in particolare, l'art. 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dall'art. 4 del citato decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384; Vista la propria deliberazione in data 23 dicembre 2003, con la quale sono state adottate le nuove tariffe dei servizi postali riservati e i nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alle corrispondenze; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della succitata deliberazione, in base al quale si definisce il limite di prezzo identificativo dell'area riservata con riferimento al prezzo dell'invio della categoria di corrispondenza piu' rapida del primo porto di peso; Considerato, in particolare, che, con l'entrata in vigore della deliberazione di cui al punto precedente la tariffa degli invii di corrispondenza della categoria piu' rapida del primo porto di peso (20 grammi) si riduce da 0,62 Euro...

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