LEGGE REGIONALE 11 agosto 2011, n. 28 - Norme per la riduzione del rischio sismico e modalita' di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 51 del 26 agosto 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalita' 1. La presente legge ha per finalita' la tutela della pubblica incolumita' ed il miglioramento delle azioni volte alla prevenzione ed alla riduzione del rischio sismico nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale e in particolare nel Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

Art. 2

Funzioni regionali 1. La Giunta regionale svolge:

a) funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti degli enti locali;

b) attivita' di supporto nei confronti degli enti locali.

  1. La Giunta regionale promuove, altresi':

    a) indagini per la valutazione del rischio sismico, finalizzate alla definizione di azioni di prevenzione sismica;

    b) la formazione e l'aggiornamento del personale della Regione e degli Enti Locali, ove necessario per l'introduzione di nuove disposizioni nazionali o regionali, assicurando forme di collaborazione con gli ordini professionali per la diffusione di una cultura comune in materia sismica;

    c) lo sviluppo di un sistema informativo integrato che costituisca il supporto tecnologico alle strutture comunali, provinciali e regionali competenti in materia e che consenta la gestione informatica delle pratiche sismiche e la predisposizione di banche dati.

  2. Per le finalita' di cui al comma 2 la Giunta regionale puo' stipulare apposite convenzioni con gli istituti ed i centri di ricerca specializzati in materia.

  3. Per indirizzare, uniformare e standardizzare su tutto il territorio regionale le attivita' degli Uffici provinciali competenti in materia sismica, e' istituito, senza ulteriori oneri e nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti, un Tavolo Tecnico di Coordinamento tra le quattro Province abruzzesi, composto dai dirigenti o da loro delegati, degli stessi Uffici provinciali competenti in materia sismica.

  4. La Giunta regionale, senza ulteriori oneri e nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti, puo' istituire per lo svolgimento dei propri compiti, nell'ambito degli accordi con le strutture di cui al comma 3, appositi Tavoli Tecnico-Scientifici di supporto agli Uffici regionali preposti, composti da dipendenti della Giunta regionale, da esperti in materia sismica e da rappresentanti del Tavolo Tecnico di Coordinamento delle Province di cui al comma 4.

    Art. 3

    Principi generali in materia di pianificazione 1. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica o comunque denominati concorrono alla riduzione del rischio sismico, attraverso analisi di pericolosita', vulnerabilita' ed esposizione urbanistica, ed indirizzano le scelte localizzative, i processi di trasformazione urbana e la realizzazione delle opere secondo criteri di prevenzione e mitigazione del rischio sismico, nell'osservanza della classificazione sismica attribuita ai Comuni, secondo la normativa vigente.

  5. I contenuti della presente legge sono prevalenti sugli strumenti di pianificazione e regolamentari previsti ai vari livelli di governo.

    Art. 4

    Pianificazione Provinciale 1. Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) fornisce indicazioni per attuare la riduzione del rischio sismico, sulla base delle conoscenze della pericolosita' del territorio e con riferimento alla distribuzione e vulnerabilita' degli insediamenti urbani, delle attivita' produttive e delle reti infrastrutturali.

  6. A tale scopo, il PTCP individua le aree a maggiore rischio sismico e definisce indirizzi generali sugli usi ammissibili delle stesse.

  7. Le Province, entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adeguano o integrano i propri strumenti di pianificazione per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, armonizzando i piani comunali di cui all'art. 5 lungo le aree confinanti per una fascia non inferiore a cinquecento (500) metri.

    Art. 5

    Pianificazione comunale 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge gli strumenti di pianificazione urbanistica sono immediatamente integrati con le prescrizioni della normativa sismica, anche al fine dell'introduzione delle disposizioni vincolanti delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008.

  8. I Comuni integrano i propri strumenti di pianificazione urbanistica con gli studi di microzonazione sismica che individuano il grado di pericolosita' locale di ciascuna parte del territorio attraverso la realizzazione della 'carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo' del territorio urbanizzato e di quello suscettibile di urbanizzazione, secondo le modalita' stabilite dal presente articolo.

  9. Le disposizioni relative alla formazione degli studi di microzonazione sismica sono progressivamente attuate sull'intero territorio regionale secondo programmi annuali predisposti dalla Giunta regionale in attuazione delle disposizioni dello Stato.

  10. Per garantire la realizzazione, l'omogeneita' e l'adeguatezza degli studi di microzonazione sismica sul territorio regionale, la Regione provvede all'erogazione di contributi ai Comuni ed alla validazione degli studi stessi secondo criteri, tempi e modalita' definiti dalla Giunta regionale. Sara' a carico dei Comuni la spesa per la realizzazione degli eventuali successivi aggiornamenti della microzonazione sismica.

  11. L'adozione, da parte dei Comuni, della carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo di cui al comma 2, avviene tramite le seguenti procedure:

    a) deliberazione consiliare di adozione, immediatamente efficace, senza modifiche agli strumenti urbanistici vigenti, se la carta e' coerente agli stessi;

    b) variante agli strumenti urbanistici vigenti, secondo le procedure dettate dall'art. 10 e seguenti della legge regionale n. 18 del 12.4.1983 e s.m.i., se l'adozione comporta modifiche agli strumenti urbanistici vigenti.

  12. I Comuni avviano le procedure di cui al comma 5 entro:

    a) tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, se ricompresi all'interno dell'area cratere di cui ai Decreti del Commissario Delegato per l'Emergenza n. 3/2009 e n. 11/2009, per i quali gli studi di cui al comma 2 risultano gia' realizzati e validati;

    b) tre mesi dalla comunicazione della validazione da parte della Regione, degli studi di microzonazione sismica realizzati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

  13. L'adozione di nuovi strumenti urbanistici o di loro varianti generali e' preceduta dalla validazione regionale dello studio di microzonazione sismica e dall'adozione della carta delle microaree a comportamento sismico omogeneo, nonche' dal parere di cui all'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001.

  14. I Comuni approvano con deliberazione consiliare il 'Piano di Emergenza Comunale' previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalita' riportati nei modelli e manuali emanati dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Giunta regionale e ne recepiscono, contestualmente, i contenuti nei propri strumenti di pianificazione urbanistica.

  15. I Comuni in...

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