DECRETO 27 luglio 2009 - Riconoscimento, al sig. Salata Zbigniew, delle qualifiche professionali estere abilitanti all''esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico in imprese che esercitano l''attivita'' di installazione di impianti di riscaldamento e climatizzazione, idrici e sanitari, trasporto e utilizzazione d...

IL DIRETTORE GENERALE

per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Salata Zbigniew, cittadino polacco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del «Diploma di eccellenza nella professione di impiantistica idraulica e riscaldamento» e del «Diploma di eccellenza nella professione di impiantistica sanitaria e di riscaldamento e dell'impiantistica gassistica» ambedue rilasciati nel 1994 dalla Camera dell'Artigianayo a Rzeszow (Polonia), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attivita' di installazione di impianti di riscaldamento e climatizzazione, idrici e sanitari, trasporto e utilizzazione del gas di cui all'art. 1, comma 2, lettere c), d) ed e) del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 12 febbraio 2009 che aveva ritenuto i titoli di qualificazione professionale posseduti dal richiedente inidonei ai fini del richiesto riconoscimento, non essendo peraltro accompagnati dalla dimostrazione della necessaria esperienza professionale nei settori di attivita' richiesti;

Tenuto conto che il Ministero dello sviluppo economico, con nota prot. n. 019084 del 2 marzo 2009 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda;

Verificato che il richiedente si e' avvalso della facolta' di controdeduzione prevista dal citato art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, producendo ulteriore documentazione attestante l'esperienza professionale della durata di circa due anni e mezzo, con la qualifica di impiantista termo - idraulico e del gas, in impresa italiana abilitata;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 18 giugno 2009 che, alla luce di...

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