Sulle sanzioni anche risarcitorie nel caso di mancata utilizzazione dell'immobile per il quale si è chiesto il rilascio

AutoreMaurizio De Tilla
Pagine814-816

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Con la decisione in rassegna la Corte di Cassazione ha affermato che al fine di realizzare la fattispecie risarcitoria di cui all'art. 31 L. 392/78 non basta che prima della scadenza del termine in tale disposizione previsto il locatore enunci l'intenzione di destinare l'immobile, una volta ottenutane la disponibilità, ad uso diverso da quello indicato nella disdetta, ma è necessario che, concretamente, destini l'immobile ad uso diverso. Né la prova della concreta desti

nazione all'uso diverso si può desumere dalla semplice manifestazione dell'intenzione, una cosa essendo l'intenzione astratta ed altra cosa la sua realizzazione concreta.

La decisione è da condividere.

Sul piano più generale va osservato che la normativa dev'essere interpretata nel senso che la sanzione di ripristino (o la pretesa risarcitoria) non è connessa ad un criterio di responsabilità oggettiva o secondo una presunzione assoluta di colpa, per il solo fatto che la cosa locata non sia stata utilizzata entro sei mesi dall'acquisizione della sua disponibilità, ma si verifica, nel caso in cui il locatore, cui compete l'onere di superare la presunzione iuris tantum di responsabilità, non dimostri l'esistenza del caso fortuito o della forza maggiore o di giuste cause, cioè di ragioni meritevoli di tutela che hanno impedito detto utilizzo (Cass. 14 marzo 1991 n. 2684, Rass. equo canone 1991, 230 con nota di S. PONTICELLO; Cass. 14 aprile 1993 n. 4414, Foro it. 1993, I, 1069, Arch. loc. 1993, 481).

Le sanzioni (ripristino del contratto e obbligo di risarcimento del danno) che la legge pone a carico del locatore che non abbia tempestivamente adibito l'immobile all'uso per il quale ne ha ottenuto la disponibilità in forza di un provvedimento di rilascio, configurano una forma di responsabilità per inadempimento che si inquadra nella generale disciplina degli artt. 1176 e 1218 c.c. con la conseguenza che non sono applicabili ove la mancata destinazione dell'immobile sia in concreto giustificata da esigenze, ragioni e situazioni meritevoli di tutela e non riconducibili al comportamento doloso o colposo del locatore. Pertanto, la predetta responsabilità va esclusa nel caso in cui la mancata utilizzazione dell'immobile per l'uso in relazione al quale ne è stato ottenuto il rilascio sia dipesa dall'aggravamento delle condizioni di salute del locatore, purché l'aggravamento sia successivo al provvedimento di rilascio (Cass. 4 aprile 1991 n. 3497, Rass. equo canone 1991, 230, Foro it. 1992, I, 478; Cass. 24 febbraio 1993 n. 2282, Rass. equo canone 1994, 78.

Le sanzioni del ripristino del contratto e del risarcimento del danno al conduttore ex art. 8, L. n. 253 del 1950 sono inapplicabili anche allorché risulti che la mancata destinazione sia in concreto giustificata da esigenze meritevoli di tutela, e cioè quando il locatore provi che la sua condotta contra legem è stata...

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