LEGGE PROVINCIALE 3 marzo 2010, n. 3 - Modificazioni della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16 (Disciplina della riproduzione animale e modifiche di leggi provinciali in materia di agricoltura).

(Pubblicata nel Numero Straordinario al B.U. n. 9/I-II del 4 marzo 2010 / Sondernummer zum Amtsblatt vom 4 marzo 2010 Nr. 9/I-II Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige) IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modificazioni dell'art. 9 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16 (Disciplina della riproduzione animale e modifiche di leggi provinciali in materia di agricoltura) 1. Nel secondo comma dell'art. 9 della legge provinciale n. 16 del 1984 la parola: 'annuale' e' sostituita con la parola 'quinquennale'.

  1. Il secondo periodo del secondo comma dell'art. 9 della legge provinciale n. 16 del 1984 e' soppresso.

    Art. 2

    Modificazione dell'art. 10 della legge provinciale n. 16 del 1984

  2. Dopo il primo comma dell'art. 10 della legge provinciale n. 16 del 1984 e' inserito il seguente:

    'La fecondazione artificiale della specie equina con l'utilizzo di materiale seminale fresco, refrigerato e congelato, deve essere praticata dai veterinari, iscritti all'albo professionale e autorizzati ai sensi dell'art. 8, presso le stazioni di monta naturale, le stazioni di inseminazione artificiale, i centri di produzione dello sperma e i singoli allevamenti. La domanda per...

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