LEGGE 30 maggio 1950, n. 374 - Ripristino delle borse merci

Coming into Force13 Luglio 1950
Published date28 Giugno 1950
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1950/06/28/050U0374/CONSOLIDATED/20091214
Enactment Date30 Maggio 1950
Official Gazette PublicationGU n.146 del 28-06-1950
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' ripristinata la facolta' di istituire borse merci su proposta delle Camere di commercio, industria e agricoltura competenti, con decreto del Presidente della Repubblica, ad iniziativa del Ministro per l'industria e il commercio.

Il Ministro per l'industria e il commercio di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste determina le merci che devono essere escluse dalle contrattazioni nelle borse predette.

Art 2.

Le borse merci, istituite a norma dell'articolo precedente, sono sottoposte alla vigilanza del Ministro per l'industria e il commercio e sono regolate dalle disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272, e sue successive modificazioni, in quanto ad esse applicabili.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 maggio 1950 EINAUDI DE GASPERI - TOGNI - SEGNI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

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