Art
1.
E' ripristinata la facolta' di istituire borse merci su proposta delle Camere di commercio, industria e agricoltura competenti, con decreto del Presidente della Repubblica, ad iniziativa del Ministro per l'industria e il commercio.
Il Ministro per l'industria e il commercio di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste determina le merci che devono essere escluse dalle contrattazioni nelle borse predette.
Art
2.
Le borse merci, istituite a norma dell'articolo precedente, sono sottoposte alla vigilanza del Ministro per l'industria e il commercio e sono regolate dalle disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272, e sue successive modificazioni, in quanto ad esse applicabili.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 maggio 1950 EINAUDI DE GASPERI - TOGNI - SEGNI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI