DECRETO 18 luglio 2003 - Differimento dei termini di ripresa della riscossione dei tributi sospesi a seguito del sisma del 1997 che ha colpito i territori delle regioni Marche e Umbria

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 14, commi 1 e 2, dell'ordinanza 28 settembre 1997, n.

2668, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, come sostituito dall'art. 11 dell'ordinanza del 13 ottobre 1997, n. 2694, che, a seguito dell'evento sismico del 26 settembre 1997 verificatosi nei territori delle regioni Marche e Umbria, ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di entrate aventi natura tributaria o patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali, dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1997, nei confronti delle persone fisiche, dei soggetti diversi dalle persone fisiche, dei sostituti d'imposta, aventi residenza, domicilio o sede nei comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, nonche' nei confronti dei soggetti aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attivita' svolte nei predetti comuni; Visto l'art. 14, comma 3, della citata ordinanza n. 2668 del 1997, il quale ha previsto che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, si applicano anche ai soggetti gravemente danneggiati aventi residenza, domicilio o sede nel territorio delle regioni Marche ed Umbria; Visto l'art. 2, comma 1, dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, che ha prorogato al 31 marzo 1998 il termine di scadenza di cui all'art. 14 della citata ordinanza n. 2668 del 1997, per i soggetti aventi il domicilio o la residenza nei comuni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza 2694 del 1997 ed al 31 dicembre 1998, per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza 13 ottobre 1997, n. 2694, le cui abitazioni ed i cui immobili sede di attivita' produttive sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilita' totale o parziale; Visto l'art. 2, comma 2, dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, che ha prorogato il termine del 31 dicembre 1998, di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2728 del 1997, fino al 30 giugno 1999; Visto l'art. 1, comma 1, dell'ordinanza 6 luglio 2000, n. 3064, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, come sostituito dall'art. 7, comma 1, dell'ordinanza 23...

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