DECRETO 30 marzo 1998 - Modalita' e termini di ripresa della riscossione delle somme sospese per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 che ha colpito le regioni delle Marche e dell'Umbria

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 14 dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, del

Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione

civile, nel testo sostituito dall'art. 11 dell'ordinanza del 13

ottobre 1997, n. 2694, che ha disposto, a seguito dell'evento sismico

del 26 settembre 1997, che ha interessato il territorio delle regioni

Marche ed Umbria, la sospensione dei termini relativi agli

adempimenti e versamenti di natura tributaria dal 26 settembre 1997

al 31 dicembre 1997, nei confronti delle persone fisiche, dei

soggetti diversi dalle persone fisiche e dei sostituti d'imposta

aventi residenza, domicilio o sede nei comuni di cui all'art. 1,

commi 2 e 3 dell'ordinanza n. 2694/97 nonche' nei confronti dei

soggetti aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle

obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attivita' svolte

nei predetti comuni;

Visto l'art. 2 dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, del

Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione

civile, che ha prorogato il termine di scadenza di cui all'art. 14

della citata ordinanza n. 2668/1997, al 31 marzo 1998 per i soggetti

aventi il domicilio o la residenza nei comuni di cui all'art. 1,

commi 2 e 3, dell'ordinanza n. 2694/1997;

Visto l'art. 11, comma 7, dell'ordinanza 13 ottobre 1997, n. 2694,

che rinvia ad un decreto del Ministro delle finanze la disciplina

delle modalita' per l'effettuazione dei versamenti e degli

adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione, con la

possibilita' di concedere rateizzazioni senza aggravio di sanzioni,

interessi o altri oneri;

Decreta:

Art. 1.

  1. I soggetti che alla data del 26 settembre 1997 avevano il

    domicilio, la residenza o la sede nei comuni individuati, ai sensi

    dell'art. 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del 13 ottobre 1997, n.

    2694, nonche' i soggetti aventi residenza o sede altrove,

    limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle

    attivita' svolte nei predetti comuni, devono versare l'importo

    relativo ai versamenti mensili e trimestrali dell'imposta sul valore

    aggiunto dovuti per l'anno 1997, scaduti nel periodo di sospensione

    dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1997, ed alle somme dovute in

    base alla dichiarazione per il medesimo anno, in due rate di pari

    importo da corrispondersi entro i mesi di luglio e settembre 1998. I

    soggetti di cui al precedente periodo devono versare l'importo

    relativo ai versamenti mensili e trimestrali dell'imposta sul...

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