DECRETO 30 marzo 1998 - Modalita' e termini di ripresa della riscossione delle somme sospese per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 che ha colpito le regioni delle Marche e dell'Umbria
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'art. 14 dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, del
Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione
civile, nel testo sostituito dall'art. 11 dell'ordinanza del 13
ottobre 1997, n. 2694, che ha disposto, a seguito dell'evento sismico
del 26 settembre 1997, che ha interessato il territorio delle regioni
Marche ed Umbria, la sospensione dei termini relativi agli
adempimenti e versamenti di natura tributaria dal 26 settembre 1997
al 31 dicembre 1997, nei confronti delle persone fisiche, dei
soggetti diversi dalle persone fisiche e dei sostituti d'imposta
aventi residenza, domicilio o sede nei comuni di cui all'art. 1,
commi 2 e 3 dell'ordinanza n. 2694/97 nonche' nei confronti dei
soggetti aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle
obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attivita' svolte
nei predetti comuni;
Visto l'art. 2 dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, del
Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione
civile, che ha prorogato il termine di scadenza di cui all'art. 14
della citata ordinanza n. 2668/1997, al 31 marzo 1998 per i soggetti
aventi il domicilio o la residenza nei comuni di cui all'art. 1,
commi 2 e 3, dell'ordinanza n. 2694/1997;
Visto l'art. 11, comma 7, dell'ordinanza 13 ottobre 1997, n. 2694,
che rinvia ad un decreto del Ministro delle finanze la disciplina
delle modalita' per l'effettuazione dei versamenti e degli
adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione, con la
possibilita' di concedere rateizzazioni senza aggravio di sanzioni,
interessi o altri oneri;
Decreta:
Art. 1.
-
I soggetti che alla data del 26 settembre 1997 avevano il
domicilio, la residenza o la sede nei comuni individuati, ai sensi
dell'art. 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del 13 ottobre 1997, n.
2694, nonche' i soggetti aventi residenza o sede altrove,
limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle
attivita' svolte nei predetti comuni, devono versare l'importo
relativo ai versamenti mensili e trimestrali dell'imposta sul valore
aggiunto dovuti per l'anno 1997, scaduti nel periodo di sospensione
dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1997, ed alle somme dovute in
base alla dichiarazione per il medesimo anno, in due rate di pari
importo da corrispondersi entro i mesi di luglio e settembre 1998. I
soggetti di cui al precedente periodo devono versare l'importo
relativo ai versamenti mensili e trimestrali dell'imposta sul...
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