DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 settembre 2011, n. 228 - Regolamento per la determinazione per l'anno 2011 dei criteri di riparto e delle modalita' di utilizzo della quota di cui all'articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), destinata al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei comuni.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 12 ottobre 2011) IL PRESIDENTE

(Omissis);

Decreta:

  1. E' emanato il 'Regolamento per la determinazione per l'anno 2011 dei criteri di riparto e delle modalita' di utilizzo della quota di cui all'art. 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n.

    6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), destinata al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei comuni' nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

    TONDO

Allegato

Regolamento per la determinazione per l'anno 2011 dei criteri di riparto e delle modalita' di utilizzo della quota di cui all'art.

39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), destinata al finanziamento delle funzioni socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie dei comuni.

Art. 1.

Oggetto 1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), determina, per l'anno 2011, i criteri e le modalita' di utilizzo della quota individuata con deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2011, n. 752, destinata a favorire il superamento delle disomogeneita' territoriali nell'offerta dei servizi, a far fronte ai maggiori costi sostenuti dai comuni che sono tenuti a erogare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle erogate dalla generalita' dei comuni, nonche' a promuovere e realizzare progetti o programmi innovativi e sperimentali sul territorio regionale.

Art. 2

Destinatari 1. Sono destinatari della ripartizione della quota di cui all'articolo i i comuni singoli e gli enti gestori del Servizio Sociale dei Comuni (SSC) di cui all'art. 18, comma 2, della legge regionale 6/2006.

Art. 3

Individuazione aree intervento 1. Per l'anno 2011 per far fronte ai maggiori costi sostenuti dai comuni che sono tenuti a erogare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle erogate dalla generalita' dei comuni, con i fondi regionali si sostengono i...

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