Sulla ripartizione delle spese tra usufruttuario e nudo proprietario

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Con la decisione in rassegna la Corte di cassazione, nel sancire il principio di cui alla massima, ha affermato che la ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata non coinvolge affatto la validità della delibera di approvazione e/o ripartizione della spesa ma poggia sul postulato secondo cui, quando la porzione di immobile facente parte di un condominio è oggetto di usufrutto e di nuda proprietà, l'atto dal quale tale situazione deriva, se debitamente trascritto, è opponibile erga omnes (e quindi anche al condominio), alla stregua di tutte le situazioni soggettive di titolarità di diritti reali, e che la ripartizione delle spese tra usu- Page 152 fruttuario e nudo proprietario nasce dalla legge, per cui, nella specie, non si pone un problema di opponibilità del titolo ribadendo che la pattuizione contenuta nell'atto è ininfluente ai fini della decisione.

La Corte di cassazione ha inoltre ricordato che, già con la sentenza n. 10611 del 5 novembre 1990, si è data rilevanza esterna, nell'ambito dei rapporti di condominio, alle posizioni del nudo proprietario e dell'usufruttuario della porzione di immobile. Con la successiva sentenza 21 novembre 2000 n. 15010, la stessa Corte Suprema ha esaminato a fondo la questione della ripartizione distinta delle spese, per i beni ed i servizi comuni, tra proprietari ed usufruttuari delle porzioni singole e del conseguente obbligo dell'amministratore, in fase esecutiva della delibera condominiale, di richiederle separatamente ai diversi titolari dei diritti reali frazionari.

In sede di commento si fa rilevare che in tema di condominio negli edifici non si rinviene una disposizione specifica sulla imputazione e la ripartizione delle spese tra il nudo proprietario e l'usufruttuario.

L'art. 67 disp. att. c.c., al comma 3, dispone che l'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni; al comma 4 stabilisce che nelle deliberazioni, che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio, il diritto di voto spetta al proprietario.

In proposito, la Corte di cassazione, con la ricordata decisione 21 novembre 2000 n. 15010, ha osservato che non ha pregio l'argomento circa la rassomiglianza tra l'ipotesi prevista dall'art. 67 disp. att. cit. e quella contemplata dall'art. 10 della legge 27...

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