DECRETO 19 Luglio 2007 - Ripartizione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili

IL DIRETTORE GENERALE

del mercato del lavoro

Visto l'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria, di lire 40 miliardi pari a euro 20.658.275,96 per l'anno 1999, di lire 60 miliardi pari a euro 30.987.414,00 a decorrere dall'anno 2000, e di euro 37.000.000 a decorrere dall'anno 2007;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto 13 gennaio 2000, n. 91, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che delinea la procedura finalizzata alla ripartizione delle risorse del Fondo alle Regioni;

Visto l'art. 5 del citato decreto n. 91/2000 che definisce i criteri, tra loro concorrenti, con i quali il Ministero del lavoro e della previdenza sociale opera per la ripartizione delle risorse del Fondo, tenuto conto dell'effettiva attuazione delle iniziative regionali in materia d'inserimento dei disabili e dei risultati concretamente conseguiti, illustrati nella relazione presentata dalle Regioni ai sensi dell'art. 4, comma 1, nonche' delle ulteriori informazioni acquisite anche direttamente presso le Regioni stesse;

Considerato che per la ripartizione del corrente anno 2007, relativa alle iniziative assunte dalle Regioni nel corso del 2006, e' stata concordata tra Ministero, Regioni e Province autonome l'individuazione di taluni criteri che traducono in indicatori numerici gli elementi qualitativi, secondo l'attribuzione di punteggi in funzione dei contenuti degli inserimenti ammessi al beneficio della fiscalizzazione;

Considerato che i medesimi soggetti hanno concordato, per l'anno 2007, quanto segue:

di riproporre un criterio di riparto, di carattere correttivo ed equitativo, gia' introdotto l'anno precedente, secondo cui il computo del 10% delle risorse totali disponibili, avviene proporzionalmente al numero complessivo dei residenti in ogni Regione o Provincia autonoma (dati ISTAT 2004); l'entita' delle risorse da ripartire secondo questo criterio testimonia il carattere ad esso attribuito di elemento correttivo del complessivo impianto del riparto; il valore equitativo e' individuato nella proporzionalita' con la popolazione residente posto che la percentuale di persone disabili (di quanti, quindi, possono nel corso della propria vita lavorativa rivolgersi al sistema dei servizi per il collocamento mirato) non prevede sostanziali differenze fra...

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