DECRETO 21 luglio 2003 - Ripartizione del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili

IL DIRETTORE GENERALE per l'impiego, l'orientamento e la formazione

Visto l'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria, di lire 40 miliardi pari a euro 20.658.275,96 per l'anno 1999 e di lire 60 miliardi pari a euro 30.987.414,00 a decorrere dall'anno 2000, ai sensi del citato art.

13, comma 6; Visto l'art. 4, comma 1, del decreto 13 gennaio 2000, n. 91, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che delinea la procedura finalizzata alla ripartizione delle risorse del Fondo alle regioni; Visto l'art. 5 del citato decreto n. 91/2000 che definisce i criteri, tra loro concorrenti, con i quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali opera per la ripartizione delle risorse del Fondo, tenuto conto dell'effettiva attuazione delle iniziative regionali in materia d'inserimento dei disabili e dei risultati concretamente conseguiti, illustrati nella relazione presentata dalle regioni ai sensi dell'art. 4 comma 1, nonche' delle ulteriori informazioni acquisite anche direttamente presso le regioni stesse; Considerato che per la ripartizione del corrente anno 2003, relativa alle iniziative assunte dalle regioni nel corso del 2002, e' stata concordata fra Ministero, regioni e province autonome l'individuazione di taluni criteri che traducono in indicatori numerici gli elementi qualitativi, secondo l'attribuzione di punteggi in funzione dei contenuti e della durata degli inserimenti ammessi al beneficio della fiscalizzazione; Considerato che i medesimi soggetti hanno concordato sull'opportunita', secondo le priorita' stabilite dall'art. 6 del citato decreto n. 91 del 2000, di ripartire l'80 per cento dell'intero importo sulla base dei programmi ammessi alla fiscalizzazione, quantificati con i parametri sopra evidenziati, nonche' di ripartire il restante 20 per cento delle risorse complessive in finzione del numero dei lavoratori disabili avviati con convenzione non fiscalizzate di cui all'art. 11 della citata legge n. 68 del 1999; Considerato, altresi', che per il corrente anno il riparto tiene parzialmente conto delle risorse assegnate nelle precedenti annualita' ed ancora non programmate, come da apposite comunicazioni delle regioni e province autonome; Tenuto conto delle restanti somme gia' assegnate alle regioni e province autonome con le...

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