DECRETO 21 febbraio 2006 - Ripartizione dei costi del segnale televisivo

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, nonche' il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente l'istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visti gli articoli 12 e 13 del regolamento emanato con decreto del Presidente della RepubbIica 8 aprile 1998, n. 169, concernente il riordino della materia del gioco delle scommesse relative alle corse dei cavalli;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998, e' stato adottato, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, il decreto 16 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 dicembre 1999, n. 299, per disciplinare la gestione da parte dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) delle riprese televisive delle corse dei cavalli;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera d), del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998, l'U.N.I.R.E. destina annualmente quote adeguate dei proventi derivanti dalle scommesse per il finanziamento degli ippodromi per la gestione ed il miglioramento degli impianti, per i servizi relativi all'organizzazione delle corse e remunerazione per l'utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta esterna delle scommesse;

Visto il decreto interministeriale 16 dicembre 1999 ed in particolare l'art. 4, a norma del quale il segnale televisivo relativo alla trasmissione delle corse e' distribuito dall'U.N.I.R.E. in modo non discriminatorio a chiunque ne faccia richiesta e nel caso in cui utilizzatori del segnale siano le concessionarie per la raccolta di scommesse ippiche, le condizioni economiche di offerta del segnale stesso sono stabilite dall'U.N.I.R.E., previa approvazione del Ministro delle finanze d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Preso atto che il Ministero delle politiche agricole e forestali ha proposto, con note prot n. 24317 del 26 ottobre 2004 e prot. n. 52 del 4...

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