LEGGE 10 febbraio 1961, n. 66 - Riorganizzazione giuridica dell'istituto di medicina sociale

Coming into Force24 Marzo 1961
Enactment Date10 Febbraio 1961
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1961/03/09/061U0066/CONSOLIDATED/20091214
Published date09 Marzo 1961
Official Gazette PublicationGU n.61 del 09-03-1961
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'Istituto di medicina sociale, riconosciuto con regio decreto 8 agosto 1942, n. 1190, assume la denominazione di Istituto italiano di medicina sociale.

Esso ha personalita' giuridica di diritto pubblico e sede in Roma.

Art 2.

L'istituto italiano di medicina sociale costituisce il centro nazionale di studi sugli aspetti medico-sociali del lavoro umano anche in rapporto ai sistemi della previdenza e dell'assistenza sociale.

Nel perseguimento dei suoi compiti e delle sue attivita', l'Istituto collabora con la pubblica Amministrazione, con gli Enti previdenziali ed assistenziali, con le Universita' ed altre istituzioni scientifiche e culturali.

Art 3.

Sono organi dell'Istituto:

il presidente;

il Consiglio di amministrazione;

la Giunta esecutiva

il Collegio dei sindaci.

Art 4.

Il presidente e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per la sanita'. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva, determina le materie da portare alla discussione degli organi predetti e vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni.

Il presidente puo' in caso di assenza o di impedimento, delegare le funzioni inerenti al suo ufficio ad un membro della Giunta esecutiva.

Art 5.

Il Consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e dai seguenti membri nominati cono decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per la sanita':

1) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed uno del Ministero della sanita'

2) un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti: Istituto nazionale della previdenza sociale, Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

3) cinque rappresentanti dei lavoratori scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazioni delle organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative;

4) un rappresentante degli artigiani ed un rappresentante dei coltivatori diretti scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative;

5) tre rappresentanti dei datori di lavoro scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazioni delle organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale.

Il...

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