L'Istituto di medicina sociale, riconosciuto con regio decreto 8 agosto 1942, n. 1190, assume la denominazione di Istituto italiano di medicina sociale.
Esso ha personalita' giuridica di diritto pubblico e sede in Roma.
Coming into Force | 24 Marzo 1961 |
Enactment Date | 10 Febbraio 1961 |
ELI | http://www.normattiva.it/eli/id/1961/03/09/061U0066/CONSOLIDATED/20091214 |
Published date | 09 Marzo 1961 |
Official Gazette Publication | GU n.61 del 09-03-1961 |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
L'Istituto di medicina sociale, riconosciuto con regio decreto 8 agosto 1942, n. 1190, assume la denominazione di Istituto italiano di medicina sociale.
Esso ha personalita' giuridica di diritto pubblico e sede in Roma.
L'istituto italiano di medicina sociale costituisce il centro nazionale di studi sugli aspetti medico-sociali del lavoro umano anche in rapporto ai sistemi della previdenza e dell'assistenza sociale.
Nel perseguimento dei suoi compiti e delle sue attivita', l'Istituto collabora con la pubblica Amministrazione, con gli Enti previdenziali ed assistenziali, con le Universita' ed altre istituzioni scientifiche e culturali.
Sono organi dell'Istituto:
il presidente;
il Consiglio di amministrazione;
la Giunta esecutiva
il Collegio dei sindaci.
Il presidente e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per la sanita'. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva, determina le materie da portare alla discussione degli organi predetti e vigila sulla esecuzione delle loro deliberazioni.
Il presidente puo' in caso di assenza o di impedimento, delegare le funzioni inerenti al suo ufficio ad un membro della Giunta esecutiva.
Il Consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e dai seguenti membri nominati cono decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per la sanita':
1) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed uno del Ministero della sanita'
2) un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti: Istituto nazionale della previdenza sociale, Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;
3) cinque rappresentanti dei lavoratori scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazioni delle organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative;
4) un rappresentante degli artigiani ed un rappresentante dei coltivatori diretti scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative;
5) tre rappresentanti dei datori di lavoro scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazioni delle organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale.
Il...
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