DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2010, n. 75 - Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88. (10G0096)

Coming into Force10 Giugno 2010
Enactment Date29 Aprile 2010
Published date26 Maggio 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/05/26/010G0096/CONSOLIDATED/20190605
Official Gazette PublicationGU n.121 del 26-05-2010 - Suppl. Ordinario n. 106
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed, in particolare, l'articolo 13;

Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;

Visto i regolamenti (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha reso il parere di competenza nel previsto termine;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione

  1. Il presente decreto si applica ai:

  1. prodotti immessi sul mercato come concimi CE, definiti dal regolamento (CE) n. 2003/2003;

  2. concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti correlati immessi sul mercato di seguito definiti, descritti e classificati negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai sensi del presente decreto si intendono per «fertilizzanti» i prodotti e i materiali di seguito definiti:

    a) «concimi»: prodotti la cui funzione principale e' fornire elementi nutritivi alle piante; i concimi si suddividono in «concimi CE» e «concimi nazionali» i cui tipi e caratteristiche sono riportati rispettivamente nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell'allegato 1;

    b) «elementi chimici della fertilita'», sono considerati:

    1) «elementi nutritivi principali»: esclusivamente gli elementi azoto, fosforo e potassio;

    2) «elementi nutritivi secondari»: gli elementi calcio, magnesio, sodio e zolfo;

    c) «microelementi»: gli elementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco, essenziali alle piante in quantita' esigue in confronto a quelle degli elementi nutritivi principali e secondari;

    d) «carbonio organico di origine biologica»: il carbonio organico costituente di prodotti di origine vegetale o animale o derivante direttamente da detti prodotti con esclusione di qualsiasi forma di carbonio organico di sintesi;

    e) «azoto organico»: l'azoto contenuto in composti chimici organici di origine vegetale oppure animale o derivante direttamente da detti prodotti;

    f) «concime minerale»: un concime nel quale gli elementi nutritivi dichiarati sono presenti sotto forma di composti minerali ottenuti mediante estrazione o processi fisici e chimici industriali, o processi fisici o chimici industriali; per convenzione possono essere classificati come concimi minerali la calciocianammide e l'urea e i suoi prodotti di condensazione e associazione, nonche' i concimi contenenti microelementi chelati o complessati;

    g) «microelemento chelato»: un microelemento legato ad una delle molecole organiche elencate nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell'allegato 1;

    h) «microelemento complessato»: un microelemento legato ad una delle molecole elencate nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell'allegato 1;

    i) «tipo di fertilizzante»: fertilizzanti che hanno la medesima denominazione tipologica, quale specificata nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e negli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6;

    l) «concime semplice»: un concime azotato, fosfatico o potassico per il quale sia dichiarabile unicamente il titolo di uno degli elementi nutritivi principali;

    m) «concime composto»: un concime per il quale sia dichiarabile il titolo di almeno due degli elementi nutritivi principali, ottenuto per via chimica o per miscelazione ovvero mediante una combinazione di questi due metodi;

    n) «concime complesso»: un concime composto, ottenuto per reazione chimica, per soluzione od allo stato solido per granulazione, per il quale sia dichiarabile il titolo di almeno due degli elementi nutritivi principali; per i concimi di questo tipo allo stato solido ogni granello contiene tutti gli elementi nutritivi dichiarati;

    o) «concime ottenuto da miscelazione»: un concime ottenuto miscelando a secco piu' concimi, senza che si producano reazioni chimiche;

    p) «concime organico»: un concime derivato da materiali organici di origine animale o vegetale, costituito da composti organici ai quali gli elementi principali della fertilita' sono chimicamente legati in forma organica o comunque fanno parte integrante della matrice;

    q) «concime organo-minerale»: un concime ottenuto per reazione o miscela di uno o piu' concimi organici o di una o piu' matrici organiche, all'uopo autorizzate nell'allegato 5, o di entrambi, con uno o piu' concimi minerali;

    r) «matrice organica»: prodotto organico di origine naturale, merceologicamente identificabile con uno di quelli descritti fra i tipi dell'allegato 5 e destinato alla produzione di concimi organici ed organo-minerali;

    s) «concime fogliare»: un concime adatto per l'applicazione e l'assunzione dell'elemento nutritivo all'apparato fogliare di una coltura;

    t) «concime fluido»: un concime in sospensione o in soluzione;

    u) «concime in soluzione»: un concime fluido privo di particelle solide;

    v) «concime in sospensione»: un concime bifase nel quale le particelle solide sono mantenute in sospensione nella fase liquida;

    z) «ammendanti»: i materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l'attivita' biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 2;

    aa) «correttivi»: i materiali da aggiungere al suolo in situ principalmente per modificare e migliorare proprieta' chimiche anomale del suolo dipendenti da reazione, salinita', tenore in sodio, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 3;

    bb) «substrati di coltivazione»: i materiali diversi dai suoli in situ, dove sono coltivati vegetali, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 4;

    cc) «prodotti ad azione specifica»: i prodotti che apportano ad un altro fertilizzante o al suolo o alla pianta, sostanze che favoriscono o regolano l'assorbimento degli elementi nutritivi o correggono determinate anomalie di tipo fisiologico, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 6.

  2. Inoltre, ai sensi del presente decreto, si intendono per:

    a) «dichiarazione per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)»: precisazione della concentrazione di elementi nutritivi, incluse le forme e la solubilita', garantita entro tolleranze specificate;

    b) «dichiarazione per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)»: la precisazione della concentrazione dei parametri quantitativi garantita entro tolleranze specificate e dei parametri o caratteristiche qualitativi altrimenti garantiti;

    c) «fertilizzanti per l'agricoltura biologica»: i fertilizzanti per i quali e' consentito l'uso, secondo il metodo di produzione biologico di cui ai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008, e successive modificazioni, individuati e definiti nell'allegato 13;

    d) «titolo dichiarato per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)»: titolo di un elemento o di un suo ossido che a norma della legislazione comunitaria e' indicato su un'etichetta o su un documento di accompagnamento di un concime CE;

    e) «titolo dichiarato per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)»: la percentuale di peso della caratteristica o delle caratteristiche del prodotto cosi' come viene commercializzato, salvo casi espressamente indicati negli allegati; per i prodotti fluidi e' ammessa in aggiunta alla dichiarazione del titolo in peso-peso, anche la dichiarazione del titolo in peso-volume a 20 °C;

    f) «tolleranza»: la deviazione consentita del valore misurato del titolo dal suo valore dichiarato;

    g) «norme europee»: norme CEN (Comitato europeo di normalizzazione) ufficialmente riconosciute dalla Comunita', i cui numeri di riferimento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea;

    h) «imballaggio»: l'involucro chiudibile ermeticamente, utilizzato per contenere, proteggere, maneggiare e fornire...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT