DECRETO LEGISLATIVO 12 luglio 1993, n. 275 - Riordino in materia di concessione di acque pubbliche

Coming into Force20 Agosto 1993
Published date05 Agosto 1993
Enactment Date12 Luglio 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/08/05/093G0329/CONSOLIDATED/20060414
Official Gazette PublicationGU n.182 del 05-08-1993
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1993;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1993;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Grandi e piccole derivazioni

  1. L'art. 6 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' sostituito dal seguente:

    " 1. Le utenze di acqua pubblica hanno per oggetto grandi e piccole derivazioni.

  2. Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:

    1. per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua kW 3.000;

    2. per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;

    3. per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari;

    4. per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo;

    5. per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri 100 al minuto secondo;

    6. per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo;

    7. per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al minuto secondo.

  3. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale limite quello corrispondente allo scopo predominante.

  4. Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce, con provvedimento di carattere generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli sopra indicati. Il decreto ministeriale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica".

Art 2.

Informazioni sulle acque pubbliche e sulle utilizzazioni

  1. Nel testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo l'art. 5, e' inserito il seguente:

    "Art. 5-bis. - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono dettati criteri per uniformare l'acquisizione dei dati statali e regionali, inclusi quelli concernenti il catasto di cui all'art. 5, relativi alle acque pubbliche superficiali e sotterranee e alle relative utilizzazioni, nonche' ai prelievi e alle restituzioni sulla base delle misurazioni effettuate ai sensi dell'art. 42, comma 3, del presente testo unico. Con lo stesso decreto interministeriale sono fissate modalita' per l'accesso ai sistemi informativi delle amministrazioni e degli enti pubblici e per l'interscambio dei dati, finalizzati al controllo del sistema delle utilizzazioni e dei prelievi, nonche' per garantire adeguate forme di informazione al pubblico in ordine agli effetti dei provvedimenti di rilascio, di modificazione e di rinnovo delle concessioni di derivazione e delle licenze di attingimento di cui al comma 2.

  2. Le amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome assicurano lo scambio delle informazioni relative ai provvedimenti di rilascio, di modificazione e di rinnovo delle concessioni di derivazioni e di licenze di attingimento, entro trenta giorni dalla data di efficacia del relativo provvedimento. Gli stessi dati sono inviati, entro il medesimo termine, alle Autorita' di bacino e al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali".

Art 3.

Pareri istruttori

  1. All'art. 7 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Le domande di cui al comma 1, relative sia a grandi sia a piccole derivazioni, sono, altresi', trasmesse alla autorita' di bacino territorialmente interessata che, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione, con atto del segretario generale, all'uopo delegato, ove nominato, avvalendosi dell'ufficio compartimentale del Servizio idrografico e mareografico nazionale competente per territorio, comunica il proprio parere all'ufficio istruttore in ordine alla compatibilita' della utilizzazione con le previsioni del piano di bacino e, anche in attesa della approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole".

Art 4.

Criteri per la comparazione di domande concorrenti

  1. All'art. 9 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

" 1. Tra piu' domande concorrenti, completata l'istruttoria di cui agli articoli 7 e 8, e' preferita quella che da sola o in connessione con altre utenze concesse o richieste presenti la piu' razionale utilizzazione delle risorse idriche in relazione ai seguenti criteri:

  1. l'attuale livello di soddisfacimento delle esigenze essenziali dei concorrenti anche da parte dei servizi pubblici di acquedotto o di irrigazione, evitando ogni spreco e destinando preferenzialmente le risorse qualificate all'uso potabile;

  2. le effettive possibilita' di migliore utilizzo delle fonti in relazione all'uso;

  3. le caratteristiche quantitative e qualitative del corpo idrico".

Art 5.

Criteri nel rilascio di concessioni di derivazioni d'acqua

  1. Nel testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo l'art. 12, e' inserito il seguente:

    "Art. 12-bis. 1. Nel rilascio di concessioni di derivazioni d'acqua, l'utilizzo di risorse qualificate, con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o da falde, puo' essere assentito per usi diversi da quello potabile solo nei casi di ampia disponibilita' delle risorse predette o di accertata carenza di fonti alternative di approvvigionamento.

  2. Il provvedimento di concessione tiene conto del minimo deflusso costante vitale da assicurare nei corsi d'acqua, ove definito, delle esigenze di tutela della qualita' e dell'equilibrio stagionale del corpo idrico, delle opportunita' di risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa, adottando le disposizioni del caso anche come criteri informatori del relativo disciplinare. Analogalmente si provvede, nei casi di prelievo da falda, per quelle disposizioni di carattere cautelare atte a garantire l'equilibrio tra il prelievo e la capacita' di ricarica naturale dell'acquifero, ad evitare pericoli di intrusione di acque...

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