DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2016, n. 93 - Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

Coming into Force16 Giugno 2016
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2016/06/01/16G00105/CONSOLIDATED/20180406
Enactment Date12 Maggio 2016
Published date01 Giugno 2016
Official Gazette PublicationGU n.127 del 01-06-2016
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «legge di contabilita' e finanza pubblica»;

Visto l'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «legge di contabilita' e finanza pubblica»;

Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 23 giugno 2014, n. 89, recante deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di un testo unico in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria, cosi' come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 22 gennaio 2016, n. 9, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185;

Considerati i risultati della sperimentazione del bilancio di cassa per gli anni 2011-2012, svolta ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;

Sentita la Corte dei conti in data 14 marzo 2016 ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visti i pareri delle Commissioni parlamentari, competenti per materia, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 maggio 2016;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Piano finanziario dei pagamenti - Cronoprogramma

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' inserito il seguente:

    1-ter. Ai fini della predisposizione per ciascuna unita' elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione delle proposte da parte dei responsabili della gestione dei programmi, le previsioni pluriennali di competenza e di cassa, sono formulate mediante la predisposizione di un apposito piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, distinguendo la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza. Le dotazioni di competenza, in ciascun anno, si adeguano a tale piano, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore.

    .

  2. Con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche e le modalita' per la compilazione del piano finanziario dei pagamenti da presentare in sede di formazione del bilancio di previsione in modo da garantirne la coerenza con quello da predisporre in sede di gestione.

  3. Al comma 2, dell'articolo 23, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo le parole: «in termini di efficacia e di efficienza della spesa», sono inserite le seguenti: «nonche' della coerenza tra la previsione del cronoprogramma presentato in sede di formazione del bilancio e gli effettivi risultati della gestione».

  4. Dopo il comma 5 dell'articolo 23, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' aggiunto, in fine, il seguente:

    5-bis. Il Piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma) di cui al comma 1-ter e' aggiornato sulla base degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio approvata.

    .

Art 2.

Leggi di spesa pluriennale

  1. I commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono sostituiti dai seguenti:

    1. Le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva e le quote di competenza attribuite a ciascun anno interessato. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1-ter, con la legge di bilancio le suddette quote sono rimodulate in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti. In apposito allegato al disegno di legge di bilancio e' data apposita evidenza delle rimodulazioni proposte.

    2. Le amministrazioni centrali dello Stato possono assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. Le somme stanziate annualmente nel bilancio dello Stato, relative ad autorizzazioni di spese pluriennali, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, con l'esclusione di quelle riferite ad autorizzazioni di spese permanenti, possono essere reiscritte, con la legge di bilancio, nella competenza degli esercizi successivi in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, dandone evidenza nell'apposito allegato di cui al comma 1.

    .

  2. Il comma 11 dell'articolo 30, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' abrogato.

Art 3.

Impegno e pagamento

  1. L'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' sostituito dal seguente:

Art. 34 (Impegno e pagamento). - 1. I dirigenti, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate, impegnano ed ordinano le spese nei limiti delle risorse assegnate in bilancio. Restano ferme le disposizioni speciali che attribuiscono la competenza a disporre impegni e ordini di spesa ad organi costituzionali dello Stato dotati di autonomia contabile.

2. Con riferimento alle somme dovute dallo Stato in relazione all'adempimento di obbligazioni giuridiche perfezionate sono assunti gli impegni di spesa, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, con contestuale, specifica pubblicita' nonche' nel rispetto delle leggi vigenti. L'assunzione dei suddetti impegni e' possibile solo in presenza della necessaria copertura finanziaria e dei seguenti elementi costitutivi: la ragione del debito, l'importo ovvero gli importi da pagare, l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento e il soggetto creditore univocamente individuato. L'assunzione dell'impegno e', altresi', consentita, ferma restando la presenza degli altri elementi costitutivi di cui al secondo periodo, nei casi di trasferimenti di somme ad amministrazioni pubbliche per i quali il creditore sia individuato solo all'esito di un iter procedurale legislativamente disciplinato.

3. Per le spese afferenti all'acquisto di beni e servizi, sia di parte corrente che in conto capitale, l'assunzione dell'impegno e' subordinata alla preventiva registrazione, sul sistema informativo in uso presso tutti i Ministeri per la gestione integrata della contabilita' economica e finanziaria, dei contratti o degli ordini che ne costituiscono il presupposto.

4. Le spese per competenze fisse ed accessorie relative al personale, sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti.

5. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedono opere o interventi ripartiti in piu' esercizi si applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2.

6. Alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno puo' essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate non possono dare corso agli atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti a:

a) variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze connesse all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno;

b) variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottate nell'ultimo mese dell'anno, relative a riassegnazioni di entrate di scopo nonche' alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra i capitoli interessati, e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione.

7. Al fine di consentire la programmazione dei pagamenti in coerenza con le complessive autorizzazioni di cassa del bilancio statale, il dirigente responsabile della gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, con esclusione delle spese relative alle competenze fisse e accessorie da corrispondere al personale e al rimborso del debito pubblico, ivi inclusi gli interessi passivi, ha l'obbligo di predisporre ed aggiornare, contestualmente all'assunzione del medesimo impegno, un apposito piano finanziario pluriennale dei pagamenti sulla base del quale ordina e paga le spese, di tale piano viene data pubblicita'.

8. Il piano finanziario dei pagamenti riporta, quali elementi necessari e presupposti del pagamento stesso, in relazione a ciascun impegno, l'ammontare del debito e l'esatta individuazione della persona del creditore, supportati dai titoli e dai documenti comprovanti il diritto acquisito, nonche' la data in cui viene a scadenza l'obbligazione.

9. Ai fini della predisposizione del piano finanziario dei pagamenti, va altresi' considerato ogni elemento necessario e presupposto del pagamento, rilevabile nell'ambito della complessiva attivita' procedimentale antecedente il pagamento medesimo ed all'interno di ogni singolo atto ad esso collegato.

10. Gli uffici di controllo, effettuano, con cadenza...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT