IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, lettera d), e l'articolo 18, comma 1, lettera b);
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 1998;
Visto il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'ambiente, per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalita'
L'ENEA e' un ente di diritto pubblico operante nei campi della ricerca e della innovazione per lo sviluppo sostenibile, finalizzata a promuovere insieme gli obiettivi di sviluppo, competitivita' e occupazione e quello della salvaguardia ambientale. L'ENEA svolge altresi' funzioni di agenzia per le pubbliche amministrazioni mediante la prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica.
L'ENEA opera secondo le disposizioni previste dal presente decreto e sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con il Ministro dell'ambiente, nonche' con il Ministro egli affari esteri perquanto concerne le attivita' internazionali, ferma restando, nell'ambito di tali indirizzi, l'autonomia nello svolgimento dell'attivita' di ricerca.
Si applica, in quanto compatibile, alle attivita' dell'ENEA quanto previsto dal decreto legislativo del 5 giugno 1998, n. 204, recante norme per la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica.