DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 1999, n. 36 - Riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente ENEA, a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59

Coming into Force12 Marzo 1999
End of Effective Date27 Settembre 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/02/25/099G0086/CONSOLIDATED/20030913
Enactment Date30 Gennaio 1999
Published date25 Febbraio 1999
Official Gazette PublicationGU n.46 del 25-02-1999
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, lettera d), e l'articolo 18, comma 1, lettera b);

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 1998;

Visto il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'ambiente, per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Finalita'

  1. L'ENEA e' un ente di diritto pubblico operante nei campi della ricerca e della innovazione per lo sviluppo sostenibile, finalizzata a promuovere insieme gli obiettivi di sviluppo, competitivita' e occupazione e quello della salvaguardia ambientale. L'ENEA svolge altresi' funzioni di agenzia per le pubbliche amministrazioni mediante la prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica.

  2. L'ENEA opera secondo le disposizioni previste dal presente decreto e sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con il Ministro dell'ambiente, nonche' con il Ministro egli affari esteri perquanto concerne le attivita' internazionali, ferma restando, nell'ambito di tali indirizzi, l'autonomia nello svolgimento dell'attivita' di ricerca.

  3. Si applica, in quanto compatibile, alle attivita' dell'ENEA quanto previsto dal decreto legislativo del 5 giugno 1998, n. 204, recante norme per la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2003, N. 257

Art 2.

Funzioni istituzionali

  1. Per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, all'ENEA sono attribuite in particolare le seguenti funzioni:

    1. svolgere, sviluppare, valorizzare e promuovere la ricerca e l'innovazione, anche tramite la realizzazione di impianti

      dimostrativi e la realizzazione di progetti pilota, per le

      finalita' e gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, nel quadro

      del programma nazionale della ricerca ed in linea con gli impegni

      scaturenti dalla partecipazione italiana all'Unione europea e alle

      altre organizzazioni internazionali in tema di energia, ambiente e

      innovazione tecnologica;

    2. sostenere i processi di innovazione del sistema produttivo, in particolare delle piccole e medie imprese, anche promuovendo la

      domanda di ricerca e di tecnologia in conformita' ai principi

      dello sviluppo sostenibile;

    3. favorire il processo di trasferimento tecnologico e delle esperienze positive in campo energetico e ambientale alle imprese,

      in particolare di piccola e media dimensione, alle pubbliche

      amministrazioni nell'ambito degli indirizzi nazionali e

      dell'Unione europea;

    4. fornire, a richiesta, nei settori di competenza dell'ENEA, e nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 2, supporto

      tecnico specialistico ed organizzativo alle amministrazioni

      competenti per le azioni pubbliche, in ambito nazionale ed

      internazionale, nonche' alle regioni e agli enti locali per lo

      svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 5

      della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed anche di quelli ad essi

      conferiti ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

  2. Al fine di garantire un pieno raccordo tra le proprie attivita' istituzionali e gli obiettivi prioritari della politica nazionale nel campo dell'energia e dell'ambiente, l'ENEA conclude accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministero dell'ambiente, nonche' con altre amministrazioni pubbliche, con le modalita' di finanziamento previste dall'articolo 14.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2003, N. 257

Art 3.

Strumenti

  1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, l'ENEA puo' anche:

  1. stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati interessati;

  2. realizzare e coordinare una rete operativa per la diffusione delle informazioni, delle conoscenze e delle esperienze nei settori di

    competenza;

  3. creare un sistema di monitoraggio delle iniziative energetiche ed ambientali in ambito locale e promuovere interventi dimostrativi

    in tali settori;

  4. promuovere, anche attraverso il finanziamento o la partecipazione diretta, la creazione e la diffusione di iniziative per il

    perseguimento di obiettivi di uso razionale dell'energia o di

    tutela dell'ambiente, nonche' di progetti di ricerca, innovazione

    e trasferimento tecnologico; ve) favorire l'attivita' di

    formazione, in particolare postuniversitaria, anche al fine di

    consentire la crescita occupazionale qualificata.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2003, N. 257

Art 4.

Organi

  1. Sono organi dell'ENEA: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il collegio dei revisori dei conti.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2003, N. 257

Art 5.

Presidente

  1. Il presidente e' nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tra le persone dotate di alta e riconosciuta professionalita' e competenza nei settori di attivita' dell'ENEA.

  2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ENEA, vigila sulle attivita' dell'ente e ne controlla il corretto svolgimento, presiede il consiglio di amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno.

  3. Il presidente nomina, previo parere conforme del consiglio di amministrazione, il direttore generale e ne verifica i risultati dell'attivita'.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2003, N. 257

Art 6.

Consiglio di amministrazione

  1. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e da quattro componenti nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su designazione, rispettivamente, dello stesso Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dell'universita' e...

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