DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 1999, n. 1 - Riordino degli enti e delle societa' di promozione e istituzione della societa' "Sviluppo Italia", a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59

Coming into Force26 Gennaio 1999
Enactment Date09 Gennaio 1999
Published date11 Gennaio 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/01/11/099G0022/CONSOLIDATED/20061227
Official Gazette PublicationGU n.7 del 11-01-1999
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 11, comma 1, lettera b), e l'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Viste le deliberazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le quali e' stato approvato il DPEF per il triennio 1999-2001;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 ottobre 1998;

Acquisito il parere della Commissione bicamerale consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, per le politiche agricole e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. Per il coordinamento e il controllo delle attivita' considerate nel presente decreto, entro il 31 gennaio 1999 e' istituita una societa' per azioni con sede in Roma, denominata Sviluppo Italia.

  2. La societa' di cui al comma 1 esercita, avvalendosi delle societa' operative costituite ai sensi del comma 4, funzioni in materia di promozione di attivita' produttive e attrazione degli investimenti, di promozione di iniziative occupazionali e nuova imprenditorialita', di sviluppo della domanda di innovazione, di sviluppo dei sistemi locali d'impresa, anche nei settori agricolo, turistico e del commercio, di supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualita' dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari, in base alle disposizioni del presente decreto e con particolare riferimento per il Mezzogiorno e le altre aree depresse, come definite ai sensi della normativa comunitaria.

  3. Alla societa' di cui al comma 1 sono conferite, o fatte acquisire, le partecipazioni azionarie nelle societa' SPI, ITAINVEST, IG-Societa' per l'imprenditoria giovanile, nonche' di INSUD, RIBS, ENISUD, FINAGRA S.p.a. e le quote di IPI, detenute dallo Stato o da societa' da questo controllate. La partecipazione azionaria di ITAINVEST in Italia Lavoro e' conferito al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita diritti dell'azionista su direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri e d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

  4. La societa' di cui al comma 1 provvede al riordino ed all'accorpamento delle partecipazioni, delle attivita' e delle strutture delle societa' di cui al comma 3 in un unico gruppo, a tale fine ricollocandole in due nuove societa' operative da essa costituite e direttamente controllate, responsabilizzate rispettivamente per "i servizi allo sviluppo" e per "i servizi finanziari"; sono comunque assicurate la riorganizzazione unitaria dell'attivita' con l'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni, nel rispetto delle specificita' di settore, la massima efficienza delle strutture aziendali e la massima efficacia delle politiche di sviluppo industriale e dell'occupazione, in attuazione degli indirizzi e delle priorita' determinati con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del CIPE.

  5. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 11, comma 1, lettera b), e l'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Viste le deliberazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le quali e' stato approvato il DPEF per il triennio 1999-2001;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 ottobre 1998;

Acquisito il parere della Commissione bicamerale consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, per le politiche agricole e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. Per lo svolgimento delle attivita' considerate nel presente decreto, entro il 31 gennaio 1999 e' istituita una societa' per azioni con sede in Roma, denominata Sviluppo Italia.

    2. La societa' di cui al comma 1 ha per scopo, attraverso l'erogazione di servizi e l'acquisizione di partecipazioni, di promuovere attivita' produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialita', sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa, anche nei settori agricolo, turistico e del commercio, purche' le predette attivita' siano sempre correlate a iniziative d'impresa concorrenziali; dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualita' dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari, in base alle disposizioni del presente decreto e con particolare riferimento per il Mezzogiorno e le altre aree depresse, come definite ai sensi della normativa comunitaria. La societa' di cui al comma 1 puo' avvalersi delle societa' operative eventualmente costituite ai sensi del comma 4.

  2. Alla societa' di cui al comma 1 sono conferite, o fatte acquisire, le partecipazioni azionarie nelle societa' SPI, ITAINVEST, IG-Societa' per...

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