LEGGE 16 gennaio 2006, n. 18 - Riordino del Consiglio universitario nazionale

Coming into Force10 Febbraio 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2006/01/26/006G0008/CONSOLIDATED/20110114
Published date26 Gennaio 2006
Enactment Date16 Gennaio 2006
Official Gazette PublicationGU n.21 del 26-01-2006
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Composizione) 1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) e' organo elettivo di rappresentanza del sistema universitario ed e' composto da: a) professori e ricercatori eletti in rappresentanza di aree di settori scientifico-disciplinari determinate, in numero non superiore a quattordici, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Per ciascuna area sono eletti un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore; b) otto studenti di differenti facolta' eletti dal Consiglio nazionale degli studenti universitari fra i componenti del medesimo; c) tre membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle universita'; d) tre membri designati, tra i suoi componenti, dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane (CRUI); e) un membro designato, tra i propri componenti, dal Coordinamento nazionale delle Conferenze dei presidi di facolta'; f) un membro designato, tra i propri componenti, dal Convegno permanente dei dirigenti amministrativi delle universita'. 2. La mancata elezione o designazione di uno o piu' membri appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) e f), non comporta l'invalidita' della costituzione dell'organo. 3. Il presidente del CUN e' eletto nell'ambito dello stesso Consiglio fra i professori ordinari di cui al comma 1, lettera a). Il presidente nomina, fra i componenti, un vice presidente con funzioni vicarie in caso di impedimento o assenza dello stesso presidente o su sua delega. 4. Alle sedute del CUN possono partecipare, senza diritto di voto, i presidenti, o loro delegati, del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CONVSU), del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) e del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM). Il presidente del CUN, o un suo delegato, puo' partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze dei predetti organi. 5. Il CUN disciplina con norme interne le modalita' del proprio funzionamento. Fino all'adozione di tali nuove disposizioni continua ad applicarsi la disciplina vigente. 6. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4, durano in carica quattro anni. I componenti elettivi, di cui al comma 1, lettere a), b) e c), non sono eleggibili consecutivamente per piu' di due volte. 7. I componenti del CUN che nel corso del mandato perdono o modificano lo status di appartenenza alla fascia o categoria od organismo rappresentato decadono immediatamente e sono sostituiti entro due mesi, con le stesse procedure, per il residuo periodo del mandato originario. Non si verifica la decadenza nel caso in cui la perdita o la modifica dello status intervenga nell'ultimo anno del mandato. 8. I componenti del CUN con la qualifica di professore e di ricercatore non possono far parte delle commissioni giudicatrici che intervengono nelle procedure preordinate al reclutamento dei professori ordinari e associati e dei ricercatori nel periodo in cui ricoprono la carica. 9. Ai fini delle elezioni per la costituzione ed il rinnovo del CUN, l'elettorato attivo e passivo e' attribuito, separatamente, agli appartenenti alle corrispondenti aree, fasce e categorie di cui al comma 1...

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