LEGGE REGIONALE 1 luglio 2011, n. 9 - Riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 7 luglio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Principi e finalita' 1. In armonia con il titolo V della Costituzione e nel rispetto dei principi di accessorieta', sussidiarieta', adeguatezza e leale collaborazione previsti dallo Statuto e relativamente alle materie di propria competenza, la Regione provvede al riordino delle funzioni amministrative relative all'applicazione delle sanzioni e all'introito dei relativi proventi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 2

Funzioni amministrative sanzionatorie 1. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, la Regione valorizza il ruolo delle autonomie locali e funzionali, mediante il conferimento delle funzioni amministrative relative all'applicazione delle sanzioni e conseguente introito dei relativi proventi, secondo quanto indicato nell'allegato A.

  1. Nelle materie di particolare interesse regionale di cui all'allegato B ed al fine di assicurarne l'unitario esercizio sul territorio regionale, l'applicazione delle sanzioni ed il conseguente introito dei relativi proventi rimangono di competenza della Regione.

    Art. 3

    Disposizioni di attuazione 1. La Giunta regionale, con proprio regolamento predisposto ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, puo' integrare e modificare gli allegati A e B, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi:

    1. accessorieta' della funzione amministrativa sanzionatoria;

    2. unicita' dell'amministrazione, con la conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari;

    3. identificabilita' in capo ad un unico soggetto anche associativo della responsabilita' di ciascun servizio o attivita' amministrativa.

  2. Le modificazioni apportate con il regolamento di cui al comma 1, intervengono solo sugli aspetti procedurali relativamente all'erogazione delle sanzioni e non sulla individuazione delle stesse.

    Art. 4

    Modifiche alla legge regionale 28 novembre 1989, n. 72

  3. Dopo l'art. 3 della legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e' inserito il seguente:

    'Art. 3-bis (Pagamento in misura ridotta). - 1. Quando un trasgressore residente o domiciliato all'estero viola disposizioni di legge rispetto alle quali sussista in capo alla...

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