LEGGE 10 aprile 1951, n. 287 - Riordinamento dei giudizi di Assise

Coming into Force22 Maggio 1951
Enactment Date10 Aprile 1951
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1951/05/07/051U0287/CONSOLIDATED/20140227
Published date07 Maggio 1951
Official Gazette PublicationGU n.102 del 07-05-1951
CAPO I Istituzione e composizione delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Istituzione delle Corti di assise).

In ogni distretto di Corte di appello sono istituite una o piu' Corti di assise che, nella circoscrizione del circolo loro assegnato, giudicano dei reati attribuiti alla loro competenza.

Art 2.

(Istituzione delle Corti di assise di appello).

In ogni distretto di Corte di appello sono istituite una o piu' Corti di assise di appello, che giudicano sull'appello proposto avverso le sentenze e gli altri provvedimenti emessi dalle Corti di assise.

Art 2 bis.

Art. 2-bis. (((Costituzione in sezioni delle corti d'assise e delle corti d'assise d'appello).

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro e sentito il Consiglio superiore della magistratura, possono essere costituite nel medesimo circolo piu' sezioni delle corti d'assise e nel medesimo distretto piu' sezioni delle corti d'assise d'appello istituite ai sensi degli articoli 1 e 2.

Con identiche modalita' si provvede alla soppressione delle sezioni non piu' necessarie)).

Art 3.

(Composizione delle Corti di assise).

La Corte di assise e' composta:

  1. di un consigliere di Corte di appello che la presiede;

  2. di un giudice;

  3. di sei giudici popolari.

Art 3.

(((Composizione delle Corti di assise).

La Corte di assise e' composta:

  1. di un magistrato di appello che la presiede;

  2. di un magistrato di tribunale;

  3. di sei giudici popolari dei quali almeno tre devono essere uomini)).

Art 3.

(((Composizione delle corti di assise).

La corte di assise e' composta:

  1. di un magistrato di appello che la presiede;

  2. di un magistrato di tribunale;

  3. di sei giudici popolari)).

Art 3.

(((Composizione delle corti di assise).

La corte di assise e' composta:

  1. di un magistrato del distretto scelto, tra quelli aventi funzioni di appello, che la presiede o, in mancanza o per indisponibilita', tra quelli aventi qualifica non inferiore a magistrato di appello;

  2. di un magistrato del distretto avente le funzioni di magistrato di tribunale;

  3. di sei giudici popolari)).

Art 4.

(Composizione delle Corti di assise di appello).

La Corte di assise di appello e' composta:

  1. di un consigliere di Corte di cassazione che la presiede;

  2. di un consigliere di Corte di appello;

  3. di sei giudici popolari.

Art 4.

(((Composizione delle Corti di assise di appello).

La Corte di assise di appello e' composta:

  1. di un magistrato di Cassazione che la presiede;

  2. di un magistrato di appello;

  3. di sei giudici popolari dei quali almeno tre devono essere uomini)).

Art 4.

(((Composizione delle corti di assise di appello).

La corte di assise di appello e' composta:

  1. di un magistrato di cassazione che la presiede;

  2. di un magistrato di appello;

  3. di sei giudici popolari)).

Art 4.

(((Composizione delle corti di assise di appello).

La corte di assise di appello e' composta:

  1. di un magistrato con funzioni di presidente di sezione della corte di appello o, in mancanza o per indisponibilita', di un magistrato avente qualifica non inferiore a magistrato di appello dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, che la presiede;

  2. di un magistrato della corte di appello;

  3. di sei giudici popolari)).

Art 5.

(Carattere unitario del Collegio giudicante).

Magistrati e giudici popolari costituiscono un collegio unico a tutti gli effetti.

Art 6.

(Sedi delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello e numero dei giudici popolari).

Il Governo e' delegato a stabilire, entro cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge, il numero delle Corti di assise, quello delle Corti di assise di appello, le loro rispettive sedi e circoscrizioni e il numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali prevedute dall'art. 23, avuto riguardo al numero dei giudizi, alla popolazione e allo sviluppo dei mezzi di comunicazione.

La determinazione delle sedi delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello e la loro circoscrizione potra' essere riesaminata non oltre due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo emanato a norma del comma precedente.

Art 6.

(Sedi delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello e numero dei giudici popolari).

Il Governo e' delegato a stabilire, entro cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge, il numero delle Corti di assise, quello delle Corti di assise di appello, le loro rispettive sedi e circoscrizioni e il numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali prevedute dall'art. 23, avuto riguardo al numero dei giudizi, alla popolazione e allo sviluppo dei mezzi di comunicazione.

La determinazione delle sedi delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello, delle loro circoscrizioni e del numero dei giudici popolari, potra' essere riesaminata non oltre due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo emanato a norma del comma precedente.

Art 6 bis.

Art. 6-bis. (((Variazioni al numero dei giudici popolari).

Con il decreto di cui all'articolo 2-bis sono apportate le necessarie variazioni al numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali prevedute nel successivo articolo 23)).

Art 7.

(Convocazione delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello).

La Corte d'assise e la Corte di assise di appello sono convocate dal primo presidente della Corte di appello del distretto, nella sede stabilita col decreto previsto nell'articolo precedente.

Lo stesso primo presidente puo' ordinare con decreto motivato, che la convocazione avvenga in altra sede del distretto.

Art 7.

(((Convocazione delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello).

La Corte di assise e la Corte di assise di appello sono convocate dal presidente della Corte di appello del distretto dopo la formazione dei ruoli a norma dell'art. 19 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, sentito il procuratore generale, nella sede stabilita col decreto previsto dall'articolo precedente.

Lo stesso presidente, sentito il procuratore generale, puo' ordinare, con decreto motivato, che la convocazione avvenga in altra sede del distretto)).

Art 7.

(((Sessioni della corte di assise e della corte di assise di appello).

  1. La corte di assise e la corte di assise di appello tengono quattro sessioni annuali della durata di tre mesi. I dibattimenti vengono conclusi dallo stesso collegio anche dopo la scadenza della sessione nel corso della quale sono stati iniziati.

  2. Il presidente della corte di appello per particolari esigenze organizzative, sentito il procuratore generale, puo' disporre che singoli dibattimenti siano tenuti in luoghi diversi da quello di normale convocazione della corte di assise e della corte di assise di appello, nell'ambito del rispettivo territorio)).

Art 8.

(Nomina dei magistrati delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello).

Il presidente e gli altri magistrati che compongono le Corti d'assise e le Corti d'assise di appello sono nominati ogni anno con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia. Uno stesso magistrato puo' essere destinato a presiedere o a comporre piu' Corti di assise o piu' Corti d'assise di appello comprese nel distretto della Corte di appello.

Con lo stesso decreto sono nominati altresi' un presidente e un magistrato supplenti per ogni Corte di assise o Corte d'assise di appello.

Quando anche i magistrati supplenti delle Corti d'assise e delle Corti d'assise di appello mancano o sono impediti, vengono sostituiti con decreto motivato del primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale presso la Corte stessa.

Art 8.

(Nomina dei magistrati delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello).

Il presidente e gli altri magistrati che compongono le Corti d'assise e le Corti d'assise di appello sono nominati ogni anno con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia. Uno stesso magistrato puo' essere destinato a presiedere o a comporre piu' Corti di assise o piu' Corti d'assise di appello comprese nel distretto della Corte di appello.

Con lo stesso decreto sono nominati altresi' un presidente e un magistrato supplenti per ogni Corte di assise o Corte d'assise di appello.

Quando anche i magistrati supplenti delle Corti d'assise e delle Corti d'assise...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT